Le aziende che utilizzano microparticelle di polimeri sintetici nei processi industriali potrebbero essere soggette a un nuovo obbligo normativo europeo: entro il 31 maggio 2026 è prevista la comunicazione all’ECHA (European Chemicals Agency) delle emissioni stimate di microplastiche nell’ambiente, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/2055, che modifica il regolamento REACH.
L’obbligo riguarda numerose realtà produttive del settore plastico e, in alcuni casi, anche il comparto del riciclo.
Microplastiche: cosa prevede il Regolamento UE 2023/2055
Il Regolamento UE 2023/2055 introduce restrizioni specifiche sulle Synthetic Polymer Microparticles (SPM), cioè microparticelle solide di polimeri sintetici, con l’obiettivo di ridurre il rilascio di microplastiche nell’ambiente.
Tra gli adempimenti previsti, alcune aziende dovranno:
- stimare le emissioni di microplastiche generate dai propri processi;
- predisporre un dossier tecnico in formato IUCLID;
- trasmettere la comunicazione tramite il portale REACH-IT di ECHA;
- aggiornare annualmente i dati comunicati.
Quali aziende sono soggette all’obbligo ECHA sulle microplastiche
L’obbligo riguarda:
- fabbricanti;
- utilizzatori a valle industriali;
- aziende che impiegano microparticelle di polimeri sintetici come materia prima nella produzione di plastica.
Rientrano tipicamente nel campo di applicazione attività come:
- compounding;
- stampaggio plastico;
- estrusione;
- termoformatura;
- stampa 3D;
- lavorazioni industriali che utilizzano pellet, polveri o fiocchi plastici.
Quali materiali sono considerati microplastiche SPM
Secondo la definizione normativa, rientrano tra le SPM:
- polimeri sintetici solidi contenuti in particelle che costituiscono almeno l’1% in peso delle particelle;
- oppure materiali che formano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle.
Dal punto di vista dimensionale, sono considerate microplastiche:
- particelle con dimensioni pari o inferiori a 5 mm;
- oppure con lunghezza fino a 15 mm e rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.
In pratica, pellet plastici, fiocchi e polveri utilizzati come input industriale rientrano frequentemente nell’obbligo.
Attenzione anche al settore del riciclo
Il Regolamento può coinvolgere anche i produttori di materie prime seconde (MPS) di plastica.
L’obbligo può applicarsi quando le MPS:
- sono sotto forma di pellet, fiocchi o polveri;
- rispettano la definizione di microparticelle di polimeri sintetici;
- vengono utilizzate o cedute come materia prima per la produzione di manufatti plastici.
Per molte aziende del comparto recupero e riciclo plastica sarà quindi importante verificare attentamente l’applicabilità della norma.
Come adeguarsi all’obbligo di comunicazione ECHA
Per rispettare gli adempimenti previsti dal REACH, le aziende dovrebbero:
- verificare se i materiali utilizzati rientrano nella definizione di SPM;
- raccogliere i dati relativi ai processi produttivi;
- stimare le eventuali emissioni/rilasci nell’ambiente;
- predisporre il dossier IUCLID;
- trasmettere la comunicazione tramite REACH-IT entro il 31 maggio 2026.
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