Le ispezioni in azienda sono il più grande timore di ogni datore di lavoro: anche se vi è la sicurezza di essere in regola con tutti i documenti e gli adempimenti che la legge impone, spesso i funzionari riescono a trovare qualche punto non conforme.
Andiamo per gradi e analizziamo bene cosa può accadere in caso di controlli.
Chi fa i controlli sulla sicurezza in azienda?
Le ispezioni vengono svolte nella maggior parte dei casi dai funzionari ATS (ex ASL).
I controlli possono comunque essere svolti:
In quali occasioni avvengono le ispezioni?
Che cosa verificano gli ispettori?
Le richieste possono variare a seconda del motivo dell’ispezione, in linea generale comunque la verifica può riguardare i seguenti aspetti posti a tutela del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione alla sua cessazione:
Cosa succede in caso di violazioni o inottemperanze?
Tutte le violazioni sono punite con sanzioni in danaro e denuncia formale al pretore. In genere viene data la possibilità di sistemare le difformità riscontrate entro 30 giorni. Se così viene fatto, la denuncia viene archiviata, altrimenti il procedimento giudiziario prosegue con le relative conseguenze.
Gli ispettori del lavoro possono visitare ogni zona, a qualunque ora, anche di notte, i laboratori e i cantieri di lavoro, i dormitori e i refettori annessi agli stabilimenti.
Il datore di lavoro deve collaborare con gli ispettori, se non collabora può incorrere nell’applicazioni di queste sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 516 euro. Se la violazione è limitata alla materia assicurativa o previdenziale, viene applicata una sanzione amministrativa che va da 1.290 euro a 12.910 euro, anche se il fatto costituisce reato.
Il rifiuto di fornire le notizie richieste dagli ispettori del lavoro o il rilascio di notizie consapevolmente errate o incomplete costituisce un reato contravvenzionale. Inoltre, il datore di lavoro che fornisce consapevolmente dati errati o incompleti che comportino un’evasione contributiva, è punito con le relative sanzioni.
A fronte di ogni sopralluogo deve essere predisposto un verbale: se non è compilato e consegnato, le successive fasi ispettive sono irregolari. Il documento deve essere consegnato obbligatoriamente al datore di lavoro o, in sua assenza, ad un’altra persona presente fisicamente all’ispezione. In caso di rifiuto a ritirarlo, dopo averne data lettura, il verbale può essere inoltrato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
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