Modulistica AIA
6 Dicembre 2023Sicurezza sul Lavoro per il Volontariato
14 Dicembre 2023Sei a conoscenza dell’istituto dell’interpello nell’ambito ambientale? Questa disposizione è stata introdotta attraverso l’articolo 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, permettendo di presentare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richieste di chiarimenti di carattere generale sull’applicazione delle normative ambientali statali, in questi giorni sono uscite nelle Novità Ambientali per l’Industria Manifatturiera!
Recentemente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) proprio su questo tema ha risposto a tre richieste di interpello fatte da Confindustria. I punti interrogativi aiutano a interpretare la normativa vigente “End of Waste” alle attività industriali manifatturiere, in particolare è stato richiesto:
QUESITO 1: Applicazione dell’Articolo 184-ter: La Qualifica di Rifiuto e la Produzione Manifatturiera nell’Ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
- Se l‘articolo 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto“ debba essere applicato o meno a un’attività industriale manifatturiera soggetta alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizza, o intende utilizzare, direttamente nel proprio processo produttivo anche alcune categorie di rifiuti insieme ad altre materie prime. Questo, senza perseguire l’obiettivo di ottenere “un rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), ma piuttosto la produzione di un bene finale.
La Direzione Generale Economia Circolare ha espresso il proprio parere indicando quanto segue:
Nei casi degli impianti produttivi autorizzati con AIA che impiegano rifiuti insieme ad altre materie prime nel ciclo produttivo, non si applica la disciplina dell’articolo 184-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 152/06. Ciò perché non si tratta di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo finalizzato alla produzione di un bene.
QUESITO 2: Applicazione dell’Articolo 184-ter: Autorizzazione e Recupero Rifiuti nell’Industria Manifatturiera
2. Se l’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 152/06 debba essere applicato o meno a un’attività industriale manifatturiera nel caso in cui l’operazione di recupero del rifiuto non sia già autorizzata nell’AIA. Ciò dovrebbe avvenire solo nel caso in cui tale rifiuto sia incluso nella Lista Verde del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006. In alternativa, se gli impianti possano seguire la procedura semplificata di cui all’articolo 216 “Operazioni di recupero”, comma 8-septies del Decreto Legislativo 152/06, e utilizzare il rifiuto nel processo produttivo nel rispetto del relativo BAT Reference, previa comunicazione all’autorità ambientale competente.
La Direzione Generale Economia Circolare ha espresso il proprio parere indicando quanto segue:
Considerato che l’articolo 216, comma 8-septies, del Decreto Legislativo 152/06 disciplina la possibilità per gli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.
Interpello mase: interp_confind_ind_manifatt_riscontro.pdf (mase.gov.it)
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