La valutazione del rischio rumore – EBOOK
9 Settembre 2019Fondi Innovazione di Prodotto e Servizio per le PMI
9 Settembre 2019
Il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile è, secondo la definizione che ne fornisce l’art. 89 del D.Lgs. 81/2008:
“la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.
Non è un’impresa, e perciò non è soggetto all’obbligo di elaborare il POS.
Ma tanto il PSC che il POS delle imprese esecutrici che si avvalgono degli autonomi devono includere la loro attività e regolarla in modo dettagliato, come risulta testualmente dai seguenti riferimenti del Testo Unico:
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza, secondo quanto previsto dall’articolo 94 D.Lgs. n. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori autonomi:
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. In caso di violazione di tale obbligo sono puniti con l’arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro.
Essi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC, trasmessogli dall’ impresa affidataria, e nel POS: l’articolo 100 comma 3 prevede che “i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [ PSC] e nel piano operativo di sicurezza”. In caso di violazione di tali obblighi sono puniti con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro.
I lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell’opera devono (art. 21):
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti);
b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti);
c) munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto (Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell’attuale normativa.
La sorveglianza sanitaria è facoltativa dal lato del lavoratore autonomo, però i committenti sono obbligati a consentire l’accesso in cantiere solo a lavoratori autonomi che abbiano effettuato la sorveglianza sanitaria (ovvero che abbiano nominato il proprio medico competente e da questi abbiano avuto il necessario giudizio di idoneità da rinnovare almeno annualmente), che per certi rischi specifici è obbligatoria per tutti, dipendenti o autonomi che siano.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008), i lavoratori autonomi dovranno esibire [il che significa produrre copie degli originali dei documenti, anche in formato elettronico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008, e mai un’autocertificazione non prevista dalla legge] al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei DPI in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 [ma l’articolo 21 prevede che tale sorveglianza è facoltativa, sebbene il committente ha il diritto e la convenienza assoluta ad impedire l’accesso in cantiere al lavoratore autonomo che non risulti idoneo dal punto di vista sanitario];
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 24 ottobre 2007.
I lavoratori autonomi dovranno conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d’uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione.