Colpo di calore mentre lavorava. La responsabilità del datore di lavoro!
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26 Luglio 2023La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati.
Se in azienda o nei cantieri si presentano casi di infortuni non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabili.
In caso di un grave infortunio con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio”.
CASI SPECIALI
Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
SANZIONI
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore.
- In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).
In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).
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