Sorveglianza Sanitaria Nazionale

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Sorveglianza Sanitaria

Prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?

È un insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione:

  • all’ambiente di lavoro;
  • ai fattori di rischio professionali;
  • alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza è effettuata:

  • dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Chi sono i lavoratori fragili 2022?

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso d’infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Fonte: Inail