RLST – Chi è? puo accedere ai luoghi di lavoro?

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In questi giorni ci è stato chiesto:  RLST può accedere ai luoghi di lavoro?

Certo che sì, ma chi è questa figura legata alla sicurezza sul lavoro?  

RLST: il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è una figura di grande importanza in tutte le aziende o unità produttive prive di un RLS.

RLST: da chi viene designato

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale viene definita all’articolo 48 del D.Lgs. 81/08 – una figura sindacale esterna all’attività e attribuita dall’associazione di categoria bilaterale che rappresenta l’azienda (a seconda del tipo di contratto che applica).

Rappresenta a tutti gli effetti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le modalità di elezione o designazione dell’RLST 

sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma”.

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Le attività che può svolgere sono regolamentate dal comma 1 dell’articolo 48 rimanda all’esercizio delle competenze indicate all’articolo 50 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (e che in realtà riguardano anche l’RLS).

  • Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
  • essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • essere consultato in merito all’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza, come stabilito all’articolo 37;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, oltre a quelle inerenti a sostanze e preparati pericolosi, a macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • ricevere una formazione adeguata e non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formulare osservazioni in occasione delle visite e delle verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipare alla riunione periodica;
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLST ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti (e i mezzi impiegati per attuare) non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.

Come specificato al comma 8 dell’articolo 48, infine, il ruolo di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

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