Il PSC deve essere redatto, su incarico del committente, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e viene poi valutato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il quale può richiedere eventuali integrazioni, oltre a verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Il PSC è redatto sicuramente prima dell'inizio di qualsiasi lavoro in cantiere. Sulla base del PSC, le imprese affidatarie elaborano il proprio piano operativo di sicurezza (POS).
Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Piano di Sicurezza di Cantiere (PSC)
Incarico di Coordinatore in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione
Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
Documento di Sicurezza e Salute per attività estrattive (DSS)
Rispondiamo ad alcune vostre domande
Piano di sicurezza e coordinamento: i contenuti minimi
Deve contenere almeno:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera, del cantiere e della zona in cui si trova;
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: tra cui il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi:
- Una relazione che riguarda l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in merito all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ecc.; la descrizione delle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- le misure preventive e protettive;
- i dispositivi di protezione individuale;
- l’organizzazione relativa al servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro;
- la stima dei costi della sicurezza: ad esempio, delle misure preventive e protettive, dei dispositivi di protezione individuale, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, ecc.
POS e PSC: quali differenze?
In entrambi i casi si tratta di documenti che contengono la valutazione dei rischi di un cantiere, temporaneo o mobile, le azioni per contrastare o evitare i rischi e i nominativi delle figure responsabili del cantiere. Tuttavia, esistono delle differenze:
- POS è una certificazione redatta per la gestione lavorativa dei cantieri, compilato e firmato dal titolare dell’impresa esecutrice de lavori;
- PCS è una relazione tecnica che delinea le fasi operative dei lavori e, individuando gli aspetti critici, indica le misure da mettere in atto per la messa in sicurezza del cantiere.
Non solo, riguarda anche i rischi esterni, cioè quelli che non derivano direttamente dalle attività lavorative svolte.
Il PSC è redatto dal coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed è verificato dal Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione.
Le sanzioni in caso di mancato o errato PCS?
In caso di mancanze, inadempienze e irregolarità nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento, la legge prevede differenti sanzioni, penali e amministrative.
Per il committente e responsabile dei lavori: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro per non aver nominato i coordinatori e sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro per omesso invio del PSC alle figure previste;
per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per omessa redazione del PSC;
per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per non aver verificato l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e delle procedure di lavoro.
Per il committente e responsabile dei lavori: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro per non aver nominato i coordinatori e sanzione amministrativa da 1.200 a 3.600 euro per omesso invio del PSC alle figure previste;
per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per omessa redazione del PSC;
per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per non aver verificato l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e delle procedure di lavoro.
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