Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni ugualmente importanti come le altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED.
Da tutti i vari Decreti Normativi presenti nel pdf gratuito inail , abbiamo notato che emergono sempre più chiaramente le responsabilità dell’utilizzatore. In merito alle attrezzature in pressione, tale figura è direttamente coinvolta fin dall’acquisto. L’utilizzatore deve:
– provvedere alla acquisizione di apparecchiature conformi e, limitandoci alrischio pressione, deve accertare la conformità del prodotto mediante la piena applicazione della Dir.Ped97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00. Fino ad ora, per semplicità di trattazione, abbiamo analizzato il caso in cui si trattino attrezzature nuove.
– per le attrezzature già esistenti, che in molti casi non sono conformi alla Ped, ma che sono soggette a verifiche ispettive Ispesl. Questo secondo caso è molto più complesso da gestire,in quanto richiama di volta in volta attività differenti in relazione alla configurazione degli impianti.
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Vediamo assieme quali tubazioni sono soggette e quali non soggette dalla normativa:
Sono soggette a verifiche periodiche le tubazioni :
Esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposizioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente)”.
per le tubazioni fabbricate in conformità al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:
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L’utilizzatore,per le attrezzature deve quindi: •sottoporreacategorizzazioneleapparecchiatureinpressionesecondoAll.IIPed; • costituire emantenere aggiornato il data base delle attrezzature in pressionedeipropriimpianti; •redigereunoscadenziariodidettagliosecondonuoveperiodicità; •richiederel’esecuzionedelleverifichedimessainservizio; •presentareledichiarazionididenunciadimessainservizio; •richiederel’esecuzionedellevisiteperiodiche; •formalizzarelemessefuoriservizioeiriavvii.
L’elaborato scaricabile qui descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.
Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche
Il documento – a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini – riguardo al campo d’applicazione e alle esclusioni segnala che secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche “le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04”.
E quest’ultimo “esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:
Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche le tubazioni escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 (e s.m.i.).
Inoltre il d.m. 329/04 “esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica: