
Linee vita per lavori ad alta quota
7 Maggio 2019
Modena | Fondo per la Sicurezza
20 Maggio 2019Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni ugualmente importanti come le altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED.
Da tutti i vari Decreti Normativi presenti nel pdf gratuito inail , abbiamo notato che emergono sempre più chiaramente le responsabilità dell’utilizzatore. In merito alle attrezzature in pressione, tale figura è direttamente coinvolta fin dall’acquisto. L’utilizzatore deve:
– provvedere alla acquisizione di apparecchiature conformi e, limitandoci alrischio pressione, deve accertare la conformità del prodotto mediante la piena applicazione della Dir.Ped97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00. Fino ad ora, per semplicità di trattazione, abbiamo analizzato il caso in cui si trattino attrezzature nuove.
– per le attrezzature già esistenti, che in molti casi non sono conformi alla Ped, ma che sono soggette a verifiche ispettive Ispesl. Questo secondo caso è molto più complesso da gestire,in quanto richiama di volta in volta attività differenti in relazione alla configurazione degli impianti.
LEGGI E SCARICA L’INTERA NORMATIVA QUI
Vediamo assieme quali tubazioni sono soggette e quali non soggette dalla normativa:
Sono soggette a verifiche periodiche le tubazioni :
Esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposizioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente)”.
per le tubazioni fabbricate in conformità al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:
-
-
- dichiarazione di messa in servizio così come previsto dall’art. 6 del d.m. 329/04, con richiesta di verifica di messa in servizio ed esecuzione della verifica di messa in servizio così come previsto dall’art. 4 del d.m. 329/04, tranne che per le tubazioni facenti parte di insiemi esclusi dall’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04;
- sola dichiarazione di messa in servizio per le tubazioni facenti parte di insiemi ricadenti nell’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04 (e dunque esclusi dal controllo della messa in servizio);
- richiesta di prima verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ove non ricorrano le esclusioni di cui all’art. 11 del d.m. 329/04;
- verifiche periodiche così come regolamentate dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e dal d.m. 11 aprile 2011 per tubazioni installate in luoghi di lavoro.
-
Quali sono le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche?
Manda una mail per ricevere la lista completa qui ->
L’utilizzatore,per le attrezzature deve quindi: •sottoporreacategorizzazioneleapparecchiatureinpressionesecondoAll.IIPed; • costituire emantenere aggiornato il data base delle attrezzature in pressionedeipropriimpianti; •redigereunoscadenziariodidettagliosecondonuoveperiodicità; •richiederel’esecuzionedelleverifichedimessainservizio; •presentareledichiarazionididenunciadimessainservizio; •richiederel’esecuzionedellevisiteperiodiche; •formalizzarelemessefuoriservizioeiriavvii.
L’elaborato scaricabile qui descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.
Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche
Il documento – a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini – riguardo al campo d’applicazione e alle esclusioni segnala che secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche “le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04”.
E quest’ultimo “esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:
- “le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
- le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
- le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
- le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
- le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
- i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
- le tubazioni con DN (designazione numerica della dimensione, ndr) minore o uguale a 80;
- le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso d.m. 329/04”.
Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche le tubazioni escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 (e s.m.i.).
Inoltre il d.m. 329/04 “esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica:
- le tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati del gruppo 2 e rientranti nella I e II categoria secondo i criteri definiti dal d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
- tutte le tubazioni contenenti liquidi del gruppo 2”.