Verifiche periodiche e messa in Sicurezza delle tubazioni

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Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni ugualmente importanti come le altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED.

Da tutti i vari Decreti Normativi presenti nel pdf gratuito inail , abbiamo notato che emergono sempre più chiaramente le responsabilità dell’utilizzatore. In merito alle attrezzature in pressione, tale figura è direttamente coinvolta fin dall’acquisto. L’utilizzatore deve:

provvedere alla acquisizione di apparecchiature conformi e, limitandoci alrischio pressione, deve accertare la conformità del prodotto mediante la piena applicazione della Dir.Ped97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00. Fino ad ora, per semplicità di trattazione, abbiamo analizzato il caso in cui si trattino attrezzature nuove.

– per le attrezzature già esistenti, che in molti casi non sono conformi alla Ped, ma che sono soggette a verifiche ispettive Ispesl. Questo secondo caso è molto più complesso da gestire,in quanto richiama di volta in volta attività differenti in relazione alla configurazione degli impianti.  

LEGGI E SCARICA L’INTERA NORMATIVA QUI


Vediamo assieme quali tubazioni sono soggette e quali non soggette dalla normativa:

Sono soggette a verifiche periodiche  le tubazioni :

Esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposizioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente)”.

per le tubazioni fabbricate in conformità al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:

      1. dichiarazione di messa in servizio così come previsto dall’art. 6 del d.m. 329/04, con richiesta di verifica di messa in servizio ed esecuzione della verifica di messa in servizio così come previsto dall’art. 4 del d.m. 329/04, tranne che per le tubazioni facenti parte di insiemi esclusi dall’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04;
      2. sola dichiarazione di messa in servizio per le tubazioni facenti parte di insiemi ricadenti nell’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04 (e dunque esclusi dal controllo della messa in servizio);
      3. richiesta di prima verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ove non ricorrano le esclusioni di cui all’art. 11 del d.m. 329/04;
      4. verifiche periodiche così come regolamentate dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e dal d.m. 11 aprile 2011 per tubazioni installate in luoghi di lavoro.  

Quali sono le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche?

Manda una mail per ricevere la lista completa qui ->

 

L’utilizzatore,per le attrezzature deve quindi: •sottoporreacategorizzazioneleapparecchiatureinpressionesecondoAll.IIPed; • costituire emantenere aggiornato il data base delle attrezzature in pressionedeipropriimpianti; •redigereunoscadenziariodidettagliosecondonuoveperiodicità; •richiederel’esecuzionedelleverifichedimessainservizio; •presentareledichiarazionididenunciadimessainservizio; •richiederel’esecuzionedellevisiteperiodiche; •formalizzarelemessefuoriservizioeiriavvii.

L’elaborato scaricabile qui descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.


Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche

Il documento – a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini – riguardo al campo d’applicazione e alle esclusioni segnala che secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche “le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04”.

E quest’ultimo “esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:

  • “le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
  • le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
  • i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni con DN (designazione numerica della dimensione, ndr) minore o uguale a 80;
  • le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso d.m. 329/04”.

Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche le tubazioni escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 (e s.m.i.).

Inoltre il d.m. 329/04 “esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica:

  • le tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati del gruppo 2 e rientranti nella I e II categoria secondo i criteri definiti dal d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • tutte le tubazioni contenenti liquidi del gruppo 2”.