Il MITE (Transizione Ecologica) ha recentemente aggiornato il Modulo istanza di VIA che recepisce le modifiche all’art. 23 del d.lgs.152/2006, introdotte dal DL 50/2022 (cd. Decreto Prezzi) convertito con L. 91/2022.
In particolare, come si legge sul sito, per facilitare il proponente nella predisposizione delle istanze e ottimizzare l’azione amministrativa è stato:
Quali attività sono soggette a VIA?
Sono sottoposti alla procedura di V.I.A. i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale rilevante. In particolare, progetti di opere quali raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti sono sottoposti a V.I.A. nazionale, mentre progetti relativi ad agricoltura, silvicoltura, acquicoltura, industria estrattiva, produzione e trasformazioni di metalli, costruzione e montaggio di autoveicoli, cantieri navali, industrie alimentari, oleodotti e gasdotti, piste da sci ed altro sono oggetto di V.I.A. in ambito regionale.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VIA
La procedura corretta, prevede la presentazione di uno Studio di Impatto Ambientale alle autorità competenti. Le fasi che guidano tutto il percorso di ANALISI – REDAZIONE TECNICA VIA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER L’AZIENDA sono::
Chi fa la VIA e quali requisiti deve avere
La figura con cui un’azienda deve collaborare per preparare il VIA e analizzare i rischi deve essere una figura tecnica, specializzata su le normative ambientali e tutti gli iter dedicati allo studio di impatto ambientale,
In fase strategica, il tecnico esperto si occupa di redigere i Rapporti Ambientali previsti dalla normativa, inclusa la verifica di assoggettabilità, la valutazione dei piani e dei programmi ed i relativi adempimenti.