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12 Aprile 2021Il 22/03/2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 41, cosiddetto “Decreto sostegni”, che all’art. 30 comma 5 stabilisce che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (Aziende) devono comunicare al Comune la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, entro il 31 maggio di ogni anno.
IL QUADRO NORMATIVO
È il D.Lgs. 116/2020 ad introdurre tale possibilità, specificando che:
«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
QUALI SONO LE AZIENDE COINVOLTE?
Di seguito un elenco delle Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani:
Uffici, agenzie, studi professionali.
Alberghi con ristorante e senza ristorante.
Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
Negozi particolari: quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, Esposizioni, autosaloni.
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, Mense, birrerie, hamburgerie.
Bar, caffè, pasticceria.
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste – Ipermercati di generi misti.
Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinema e teatri.
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, stabilimenti balneari.
Case di cura e riposo / Ospedali.
Banche ed istituti di credito.
Banchi di mercato beni durevoli – Banchi di mercato generi alimentari.
Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Le Attività non menzionate, ma simili a quelle elencate per natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
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QUALI SONO I RIFIUTI “EX-ASSIMILABILI”?
Di seguito una tabella riassuntiva relativa alle diverse tipologie di rifiuti urbani.
IN SINTESI
- COSA: Comunicare al Comune (o al Gestore del servizio in caso di tariffa corrispettiva) la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato;
- A CHI: Al Comune o al Gestore del servizio in caso di tariffa corrispettiva;
- QUANDO: Entro il 31 maggio 2021
La scelta deve essere effettuata per 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’azienda, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.