L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INAIL) ha recentemente pubblicato la nota n. 642 il 06/04/2023, al fine di fornire importanti chiarimenti in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione in seguito a un decreto di archiviazione emesso dal giudice penale.
Questi chiarimenti si basano sulle disposizioni contenute nel comma 16 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e le relative modifiche.
Secondo quanto dichiarato dall’INAIL:
Se il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche a causa di irregolarità nel lavoro, esso manterrà la sua validità anche in presenza di un decreto di archiviazione emesso dal giudice penale.
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Nel caso in cui il provvedimento di sospensione venga adottato esclusivamente per ragioni legate alla salute e alla sicurezza, e il datore di lavoro non presenti una richiesta di revoca del provvedimento, l’emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice comporterà la decadenza automatica del provvedimento di sospensione. In tal caso, non sarà richiesto alcun ulteriore adempimento da parte del personale dell’INAIL.
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Questi chiarimenti forniti dall’INAIL risultano fondamentali poiché forniscono linee guida importanti riguardo alle conseguenze e alle procedure connesse alla sospensione dell’attività imprenditoriale in situazioni che coinvolgono fattori quali la salute, la sicurezza e la regolarità del lavoro.
È di estrema importanza che i datori di lavoro siano pienamente consapevoli dei loro obblighi e delle azioni necessarie per conformarsi alle norme vigenti, garantendo allo stesso tempo il benessere dei lavoratori.