L’ attività di sorveglianza sanitaria eccezionale è attiva sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero quei lavoratori che per condizioni derivanti da immunodeficienze, malattie croniche e terapie in corso, rientrano in condizione di fragilità.
Durante il covid 19 sono state rimodulate le classi di rischio e aggregazione sociale.
Molti lavoratori che svolgono determinate attività rischiose per la salute e per la sicurezza, o che affrontano rischi collegati all’organizzazione e all’ambiente di lavoro, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Ad esempio: lavoratori esposti ad agenti biologici e chimici presenti, utilizzati o smaltiti nell’attività lavorativa.
I lavoratori esposti a rischi di movimentazione manuale dei carichi o con attrezzature e macchinari specifici.
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.
Sorveglianza sanitaria, proroga 2022
Prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021.
Ricade sul medico competente l’obbligo d’inviare a cadenza annuale i dati relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Si tratta di uno degli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro, mediante l’allegato 3B entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento è necessario inviare i dati relativi ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
La scadenza ordinaria per l’invio dell’allegato 3B relativo ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel 2021 è slittata al 31 luglio 2022.
Fonte Inail
Come devo gestire la sorveglianza sanitaria in azienda?
Tra le sanzioni per Datore di Lavoro potrebbero rientrare:
Per il Medico Competente:
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Fonte INAIL