L’emergenza sanitaria da Coronavirus rilancia per la continuità al lavoro il ricorso per aziende e professionisti allo smart working,(su autorizzazione del Governo) con modalità semplificate, si è allargata in tutto il territorio nazionale Italiano.
Nelle aziende che hanno già attivo il lavoro agile, sarà sufficiente attivare l’organizzazione base inviando al personale, in qualsiasi modalità tracciabile, l’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nelle aziende, invece, che non abbiano in corso alcun progetto, si consiglia di predisporre un breve decalogo di regole di comportamento cui accompagnare la comunicazione interna legata all’invio dell’informativa.
Può essere pertanto utile fornire alcuni utili suggerimenti pratici.
Il lavoro agile senza dimenticare la sicurezza sul lavoro INFORMATIVA INAIL
L’INAIL ha messo a disposizione sul proprio sito un modello di informativa dedicata a obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile o di Smart working nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.
INOLTRE SPECIFICA Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008) nel lavoro di smart working!
SCARICA QUI Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
COSA FARE PER AVVIARE LO SMART WORKING IN AZIENDA?
Per poter attivare in questa fase contingente il lavoro agile sono necessari alcuni presupposti tecnici e organizzativi che vanno concretamente presi in considerazione, anche al fine di evitare abusi e per non allontanarsi troppo dagli obiettivi di fondo della procedura telematica di comunicazione preventiva:
Modulistica da utilizzare per attivare lo Smart working
Per agevolare l’attività di imprese e professionisti si predispone:
Entrambi i modelli dovranno essere allegati alla comunicazione telematica obbligatoria, prevista sul sito del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking).
Detta comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.
Una volta avviato lo smart-working, l’azienda potrà registrare, nel Libro Unico del Lavoro (LUL), le giornate smart (effettuate fuori dai locali aziendali), identificando con un codice diverso (esempio, P di presenza, accompagnato da SW che identifica la prestazione smart)
Infortuni sul lavoro
E’ appena il caso di ricordare che il lavoratore in smart-working è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla comunicazione pubblicata dall’INAIL.