SMART WORKING E DVR, COME VALUTARE I RISCHI E AGGIORNARLO

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Smart working e DVR, una tematica che molte imprese si sono trovate ad affrontare, tra la valutazione di nuovi rischi e le necessità di aggiornamento.

Se i dipendenti sono in smart working è necessario aggiornare il DVR?

La risposta è: sì. Lo smart working nel DVR va inteso come un cambiamento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, pertanto è necessario valutare i rischi connessi e inserirli nel documento. Allo stesso modo, il datore di lavoro dovrà provvedere a informare il lavoratore in merito ai rischi individuati e alle procedure da seguire per garantire la sicurezza nel corso del suo operato in luoghi diversi da quelli di lavoro all’interno dell’azienda.

In tal senso, va ricordato, che è una concezione errata quella che vede lo smart working confuso con il telelavoro. Se, infatti, il secondo individua un luogo preciso, diverso da quello abituale, il primo non lo definisce con precisione. Questo fa sì che parlando di smart working nel DVR si debbano prendere, tecnicamente, in considerazione i rischi relativi ai diversi luoghi in cui il lavoratore può decidere di operare.

Gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza in smart working?

L’azienda che deve inserire i rischi inerenti lo smart working nel DVR può fare riferimento alla legge 81/2017 che norma le modalità di “lavoro agile” e alle linee guida della direttiva n°3/2017 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Inoltre, rimane valido, quanto espresso nel D.Lgs 81/08.

In accordo con le normative al datore di lavoro sono attribuiti alcuni obblighi nei confronti del lavoratore operante in modalità smart working:

  • Consegnare al lavoratore e al RSL un’informativa sui rischi e sulle misure da adottare.
  • Fornire un’adeguata formazione in tema sicurezza per gli ambienti indoor e outdoor in accordo con il D.Lgs 81/08.
  • Assicurarsi che gli strumenti e dispositivi – eventualmente forniti – siano conformi a normative e standard tecnici.
  • Assicurarsi che l’attrezzatura – eventualmente fornita – sia conforme a quanto stabilito dal Titolo III del D.Lgs 81/08.
  • Effettuare un’adeguata manutenzione dell’attrezzatura e somministrare un’adeguata formazione in merito al suo utilizzo.
  • Prediligere apparecchiatura elettrica a doppio isolamento.
  • Mettere in pratica le misure di tutela previste dall’Art.15 del D.Lgs 81/08.

Va specificato, inoltre, che l’informativa andrebbe redatta e consegnata al lavoratore con cadenza annuale.

Individuare i rischi dello smart working?

Per supportare le aziende nell’individuazione dei rischi dello smart working da inserire nel DVR le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri offrono anche alcune indicazioni in merito agli aspetti a cui prestare particolare attenzione. Nello specifico è necessario fare attenzione, per l’ambiente indoor:

  • Al rischio antincendio legato all’uso dell’attrezzatura e alle caratteristiche dell’ambiente.
  • Ai requisiti igienico sanitari
  • A quanto espresso nelle istruzioni d’uso dell’attrezzatura utilizzata
  • Ai requisiti minimi degli impianti elettrici
  • Agli aspetti ergonomici e posturali

Per quanto concerne gli ambienti outdoor invece:

  • Ai collegati all’esposizione alle condizioni climatiche
  • Alle difficoltà per la richiesta di soccorso nei luoghi isolati
  • Ai pericoli riguardanti la flora e la fauna
  • Ai pericoli inerenti la presenza di sostanze pericolose o infiammabili
  • Alla possibilità di approvvigionamento di acqua potabile

Individuare correttamente i rischi dello smart working per l’aggiornamento del DVR si traduce nel rendere più sicura questa pratica che può fornire un eccellente supporto nella creazione di un equilibrio positivo tra vita e lavoro, nonché dare quella flessibilità necessaria alle imprese per affrontare i momenti più complicati.

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