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13 Novembre 2023Riguardo alle nuove sanzioni rivalutate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ispettorato del lavoro 724 ha emesso una nota correttiva il 30 ottobre 2023.
Per adeguarsi all’inflazione nel corso dei cinque anni precedenti, il Ministero del lavoro aveva previsto un aumento del + 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il decreto direttoriale 111/2023 pubblicato il 28 settembre.
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La rivalutazione delle sanzioni decorre dal 6 ottobre 2023
INL sottolinea come la data di riferimento ufficiale per le nuove sanzioni, è quella della pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, quindi il 6 ottobre 2023.
Inoltre, è importante notare che la rivalutazione riguarda anche:
- Le sanzioni previste dal d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti.
- La sanzione amministrativa relativa alla comunicazione ritardata o mancante in relazione ai lavoratori autonomi occasionali, come stabilito nell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
- Le sanzioni modificate dal d.lgs. n. 81/2008 a seguito della legge n. 215/2021, che rappresenta la legge di conversione del DL n. 146/2021.


Art. 55, co. 1 – Elaborazione DVR | Art. 55, co. 5 , lett. e) e 6-bis Visite mediche preventice e periodiche | Art.55, co.5, lett c) e 6 bis Formazione Lavoratori e dei loro rappresentanti
Da notare che l’incremento del +15,9% non si applica alle “somme aggiuntive” indicate nell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (riguardanti il contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza) che devono essere versate per revocare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Queste somme non rientrano nella categoria di “propria sanzione,” come specificato nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 314/2018.
Tabella sanzioni aggiuntive
FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA | |
Mancata elaborazione del DVR | Euro 3.500 | |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 | |
Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 | |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 | |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato | |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 | |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 | |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 | |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 | |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Fonte: Lavoro Governo – Certifico – INL ISPETTORATO GOVERNO
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