Riduzione del Tasso Medio per Prevenzione (OT23) per l’Anno 2025: Guida Pratica
6 Giugno 2024Case History: Implementazione Sicurezza ISO 45001 in un’Azienda Agricola
25 Giugno 2024La riunione periodica sicurezza sul lavoro è prevista dall’art. 35 del D.lgs. 81/08. E’ obbligatoria e ha obiettivi precisi e passaggi normativi specifici e soprattutto in questo 2022, viste le continue riforme, consigliamo ad aziende di viverla come un momento fondamentale in azienda e se ben gestito sostiene la prevenzione di rischio aziendale e risparmia moltissimi danni che ne possono conseguire se mal gestita.
Con che frequenza va fatta la riunione periodica sicurezza in azienda?
Il testo unico sulla sicurezza attesta che la riunione periodica deve essere fatta almeno una volta all’ anno in tutte le aziende che hanno più di 15 lavoratori come previsto dall’art. 4.
Ma se ci sono variazioni importanti legate alle condizioni di rischio, è necessario indire una riunione.
Come organizzare la riunione periodica
La normativa prevede che nella riunione il datore di lavoro sottopone in oggetto:
- Il documento di valutazione dei rischi;
- L’ andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria avvenuto in azienda;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
- Nuovi programmi formativi o integrativi per la ssl
- Analisi del sistema di gestione del lavoro
Chi deve partecipare?
Nella riunione periodica è indispensabile che siano presenti :
- Il datore di lavoro o un suo rappresentante: definirà i contenuti da trattare nella riunione periodica.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): individua e valuta i rischi presenti all’interno dell’azienda e indica le specifiche misure preventive e protettive da adottare. Inoltre propone i programmi d’informazione e formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza.
- Il Medico Competente: comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati. Fornisce quindi indicazioni sul significato degli stessi ai fini di attuare le adatte misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): partecipa alla riunione in virtù del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame in tale ambito. Può sottoporre e confrontarsi con gli altri partecipanti eventuali tematiche emerse dai lavoratori.
La riunione deve essere verbalizzata e archiviata ai fini di una lettura dalle autorità competente per una verifica in azienda.
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