Rispondiamo alle vostre domande: Formazione e Lavoratori NeoAssunti?

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Rispondiamo alle vostre domande: Formazione e Lavoratori NeoAssunti?

Noi di SicurImpresa, in tutti questi anni abbiamo, sempre fatto del nostro meglio per affiancare le aziende e supportarle nelle loro richieste e necessità. In questo difficile anno, segnato dalla pandemia in corso, siamo continuamente attivi online, con le nostre consulenze. In questo modo possiamo incontrarci nel pieno rispetto delle misure di contenimento vigenti, e continuare a rispondere alle domande che ci arrivano dagli sportelli online: consulenza 81|08sportello ambientale o scrivi a info@sicurimpresa.it

Oggi rispondiamo a queste domande che ci avete posto.


ENTRO QUANDO DEVO FORMARE UN LAVORATORE NEO ASSUNTO?

Secondo l’Art. 36/37 del D.Lgs 81/08 la formazione dei neoassunti è uno degli obblighi fondamentali previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro deve formare i propri lavoratori entro massimo 60 giorni dall’assunzione, intesi come il tempo massimo entro il quale il lavoratore deve concludere il percorso formativo.
Tale obbligo di formazione dei lavoratori è regolato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, dove al punto 10 sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
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SE IL LAVORATORE CAMBIA MANSIONE DEVE SEGUIRE UNA NUOVA FORMAZIONE?

Secondo il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, l’obbligo formativo è previsto in caso:
“a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e reparati pericolosi.”
La nota del Ministero chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è
trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”.

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