É operativo il Portale per la Patente a Crediti: Cosa Devi Sapere
2 Ottobre 2024Legge 166/2024: Abrogata la categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali – Cosa cambia per le imprese
28 Novembre 2024Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 153 del 17 ottobre 2024, viene introdotta un’importante novità nella classificazione dei rifiuti. Dal 18 ottobre, infatti, i rifiuti vegetali prodotti dalle attività di cura e manutenzione del paesaggio, sia pubblico che privato, rientrano ufficialmente nella categoria dei rifiuti urbani. Questa decisione va in contrasto con la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 51657 del 14 maggio 2021, che fino a oggi qualificava questi rifiuti come “speciali”.
Cosa cambia?
L’inserimento di una voce specifica all’allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006 chiarisce senza ambiguità che i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sono considerati urbani. La nuova voce «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato» stabilisce che i rifiuti con queste caratteristiche, rientrando nell’elenco dell’allegato L-quarter, siano trattati alla stregua dei rifiuti domestici.
Significato pratico
Secondo l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti urbani comprendono non solo quelli domestici, ma anche rifiuti indifferenziati e raccolta differenziata provenienti da altre fonti, purché simili per natura ai rifiuti domestici e prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies. Questo cambiamento facilita la gestione di questi rifiuti e semplifica la burocrazia per le aziende e i cittadini che operano nel settore del verde.
Conclusioni
Questa modifica normativa rappresenta un passo avanti nella chiarezza legislativa, risolvendo il dibattito tra rifiuti urbani e speciali per i residui vegetali. Un cambiamento importante per le aziende e gli enti pubblici, ora più agevolati nella gestione dei rifiuti verdi.