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27 Luglio 2021Dal 1° settembre 2021 in vigore la Legge di conversione del Decreto Semplificazioni 2020 che prevede il registro che abilita alla raccolta ed al trasporto di rifiuti metallici destinati a specifiche attività di recupero. L’iscrizione ha una validità di 5 anni.
Quali rifiuti da materiali metallici devono essere trasportati ai fini dell’iscrizione?
Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi indicate sotto, solo se destinati alle attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:
- 02 01 10 Rifiuti metallici
- 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 21Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2
- dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
- 15 01 04 Imballaggi metallici
- 16 01 17 Metalli ferrosi
- 16 01 18 Metalli non ferrosi
- 17 04 05 Ferro e acciaio
- 17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
- 17 04 02 Alluminio
- 17 04 03 Piombo
- 17 04 04 Zinco
- 17 04 06 Stagno
- 17 04 07 Metalli misti 17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 02 Metalli ferrosi
- 19 12 03 Metalli non ferrosi
Come iscriversi al Registro?
- Comunicazione da parte delle imprese
- Con sede in Italia e che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
- Sede in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia: presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
- stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea: presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” con il quale attestano, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi in art.4 i dati).
- Appartenenti ad un Paese non Europeo il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro: presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ”
- Verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti: la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro.
- Se manca il rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, la Sezione dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
- In caso di mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, alla scadenza del termine per la regolarizzazione, e in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.
Per il mantenimento dell’iscrizione è prevista la corresponsione di un diritto annuale con un importo compreso tra 150 euro (classe F) e 1.800 euro (classe A).
Le imprese iscritte d’ufficio non devono versare tale contributo.