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19 Luglio 2024Novità per quanto riguarda i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Il 26 giugno, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica ha annunciato la firma del nuovo decreto sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione introducendo il regolamento End of Waste per i rifiuti inerti.
Il decreto del 26 giugno 2024 abroga il precedente DM 152/2022.
Obiettivo del Regolamento
Il regolamento definisce i criteri che consentono ai rifiuti inerti, provenienti da attività di costruzione, demolizione e fonti minerali, di cessare di essere considerati rifiuti tramite operazioni di recupero, come previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06. Preferibilmente, questi rifiuti provengono da demolizioni selettive.
Tipologie di Rifiuti Inerti
I “rifiuti inerti” comprendono i rifiuti solidi derivanti da attività di costruzione, demolizione e altre origini minerali che non subiscono trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche significative.
Questi rifiuti non si dissolvono, non bruciano, non reagiscono chimicamente, non sono biodegradabili e non provocano inquinamento ambientale o danni alla salute umana.
Criteri per la Qualifica di Aggregato Recuperato
I rifiuti inerti vengono qualificati come aggregati recuperati se gli aggregati riciclati o artificiali ottenuti dalle operazioni di recupero soddisfano i criteri:
- Controlli sui rifiuti in ingresso
- Processi di trattamento e recupero autorizzati
- Modalità di movimentazione e stoccaggio presso il produttore
- Requisiti di qualità determinati attraverso analisi chimiche
- Norme tecniche per la certificazione CE degli aggregati recuperati
Gli aggregati recuperati possono essere utilizzati solo per gli scopi indicati del regolamento, come recuperi ambientali, riempimenti, opere di ingegneria civile, miscele bituminose, sottofondi e piazzali, strati di fondazione, miscele legate con leganti idraulici, calcestruzzi, produzione di cemento e clinker per cemento.
PRODUTTORI E DICHIARAZIONE CONFORMITA’ AGGREGATI
Per ogni lotto di aggregati recuperati (massimo 3.000 mc), il produttore deve certificare il rispetto dei criteri con una dichiarazione di conformità da inviare all’autorità competente e all’ARPA locale entro 6 mesi dalla produzione del lotto e prima dell’uscita dall’impianto.
Il produttore deve conservare una copia della dichiarazione per 5 anni e un campione di aggregato recuperato per 1 anno.
Questa disposizione non si applica alle aziende certificate EMAS o ISO 14001.
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Fonti: