CHI PUÒ RICOPRIRE QUESTO RUOLO?
CHE ALTERNATIVE HA IL DATORE DI LAVORO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL’RSPP?
L’RSPP PUÒ COINCIDERE CON IL DATORE DI LAVORO?
CHI È RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)?
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) occupa una posizione di assoluta centralità ed importanza per la sicurezza in azienda e risulta una figura obbligatoria per ogni azienda dal momento in cui è presente almeno 1 lavoratore.
La definizione di RSPP è data dall’art.2 del D.lgs 81 ovvero una “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
CHE COMPITI COMPETONO AL RSPP?
I compiti specifici, previsti dall’art. 33, del servizio di prevenzione e protezione sono:
Il ruolo dell’RSPP consiste, quindi, nel diffondere una cultura in materia di sicurezza affinché non venga percepita solo come un obbligo, ma come un’opportunità di trasformare le varie procedure definite dalla normativa in un concreto miglioramento dell’ambiente di lavoro, abbattendo le possibilità di infortuni e malattie professionali, creando un ambiente sicuro, efficace e proficuo.
RSPP: INTERNO, ESTERNO O DATORE DI LAVORO?
Il DATORE DI LAVORO ha 3 Opzioni per nominare il RSPP e queste variano a seconda dei casi e delle caratteristiche dell’azienda:
Incaricare un professionista esterno, in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
Organizzare il servizio di prevenzione e protezione interno all’unità produttiva (requisito obbligatorio nel caso di aziende industriali con oltre 200 lavoratori e per strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori). (RICHIEDI INFO A SICURIMPRESA PER LA SPIEGAZIONE DI QUESTO PERCORSO)
Svolgere direttamente, come datore di lavoro, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Secondo quanto previsto nell’art 34 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione deve frequentare corsi di formazione per RSPP Datore di Lavoro (RSPP DDL) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative trattate, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo Stato Regioni.
La durata dei corsi RSPP DDL, in base al rischio dell’azienda, sono:
Per venire incontro alle diverse esigenze delle realtà territoriali SicurImpresa eroga il corso RSPP DDL nelle seguenti 2 modalità:
BLENDED (E-LEARNING + VIDEOCONFERENZA)
TIPO CORSO | RISCHIO BASSO | RISCHIO MEDIO | RISCHIO ALTO |
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DURATA | 16 0RE | 32 0RE | 48 0RE |
PREZZO | € 220,00 + iva cada persona | € 340,00 + iva cada persona | € 450,00 + iva cada persona |
PARTE E-LEARNING | 8 0RE | 16 0RE | 24 0RE |
PARTE IN VIDEOCONFERENZA | 1) 07 Maggio 2021 Ore 14-18 2) 14 Maggio 2021 Ore 14-18 | 1) 07 Maggio 2021 Ore 14-18 2) 14 Maggio 2021 Ore 14-18 3) 21 Maggio 2021 Ore 14-18 4) 28 Maggio 2021 Ore 14-18 | 1) 07 Maggio 2021 Ore 14-18 2) 14 Maggio 2021 Ore 14-18 3) 21 Maggio 2021 Ore 14-18 4) 28 Maggio 2021 Ore 14-18 5) 04 Giugno 2021 Ore 14-18 6) 11 Giungo 2021 Ore 14-18 |
VIDEOCONFERENZA
TIPO CORSO | RISCHIO BASSO |
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DURATA | 16 0RE |
PREZZO | € 220,00 + iva cada persona |
DATA E ORARI | 1) 07 Maggio 2021 Ore 14-18 2) 14 Maggio 2021 Ore 14-18 3) 21 Maggio 2021 Ore 14-18 4) 28 Maggio 2021 Ore 14-18 |