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L’accesso alla super agevolazione ricordata da tutti come Superbonus, comporta il rispetto di specifici requisiti acustici superbonus così come indicato all’interno dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Oltre ai requisiti indicati espressamente nella norma, è bene sottolineare come si possa accedere allo sgravio fiscale rispettando in primis i vincoli legislativi nazionali e regionali previsti in ambito edilizio (secondo il Dpr 380/2001), energetico (Dlgs 192/05) e di sicurezza, intesa sia come sicurezza sui cantieri sia come sicurezza antincendio. Da ciò ne consegue che tutti gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti debbano quindi rispettare anche i requisiti di natura acustica, dal momento che i lavori di riqualificazione energetica e strutturale possono portare a una variazione di tali requisiti discostandosi da quanto stabilito dal Dpcm 5 dicembre 1997 che determina i requisiti acustici passivi degli edifici.

Quali sono gli interventi Superbonus che richiedono il rispetto dei requisiti acustici?

I requisiti acustici passivi devono essere garantiti nei limiti previsti da legge, nel caso di:

  • interventi globali sulla facciata di un edificio, come ad esempio la sostituzione dei serramenti e il cappotto,
  • interventi sui solai interpiano,
  • ristrutturazione dell’impianto termico.

È sufficiente garantire un miglioramento acustico, e non un adeguamento ai valori di legge, in caso di:

  • intervento parziale di impianti tecnologici, partizioni orizzontali o verticali come solai, coperture o pareti divisorie, e delle chiusure esterne dell’edificio

I requisiti acustici superbonus passivi per gli edifici

Esistono differenti adempimenti di acustica potenzialmente necessari per la realizzazione di un’opera edilizia, suddivisibili in tre categorie:

  1. requisiti acustici passivi,
  2. clima acustico,
  3. impatto acustico.

I primi due sono richiesti per opere destinate a usi abitativi, mentre il terzo per opere produttive e infrastrutture.

Alcuni riguardano esplicitamente l’opera edile in sé, altri sono correlati alla sua funzione e alla “rumorosità” proveniente dall’opera o diretta verso l’opera stessa. I requisiti acustici passivi sono afferenti alla sfera edilizia, mentre le valutazioni di clima e impatto acustico alla sfera definita “acustica ambientale”.

I requisiti acustici passivi riguardano la protezione acustica “minima” di chi utilizza l’edificio nei confronti del rumore proveniente dall’esterno, da altre unità immobiliari confinanti e dal rumore d’impianti asserviti all’edificio. Il rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi è richiesto per gli edifici ricadenti in tutte le destinazioni d’uso a esclusione degli edifici produttivi, artigianali e similari.

I lavori di riqualificazione energetica e strutturale, che rientrano nel Superbonus, possono incidere sull’acustica e determinare una variazione dei requisiti. Il riferimento per l’acustica in edilizia sono il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e il D.M. 11 ottobre 2017.

Entrambi prevedono parametri acustici con relativi limiti da rispettare, ma la modalità applicativa risulta essere differente.

Va ricordato che la verifica del rispetto dei requisiti è a cura di un tecnico professionista competente in acustica specializzata il cui compenso, stabilito dal Decreto corrispettivi – Dm 17 giugno 2016è detraibile.

SicurImpresa grazie al suo reparto acustico può sostenere imprese edili o studi professionali di progettazione per l’analisi tecnica acustica prevista per normativa.