RAPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS): che ruolo ha e perchè è importante investire nella sua formazione

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CHI è L’RLS?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, all’interno dell’azienda, una delle figure più importanti  di Rappresentanza dei Lavorati istituita al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
CHE FUNZIONE HA L’RLS IN AZIENDA?
L’R.L.S. viene scelto e designato dai dipendenti stessi, per i quali egli diviene il punto di riferimento per tutte le eventuali necessità che dovessero loro occorrere in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è, di fatto, il primo addetto sul campo al controllo dell’applicazione sia della legge sia di eventuali decisioni aziendali. L’obiettivo di questa figura è proprio quella di rafforzare il percorso di collaborazione tra i vari
soggetti deputati alla tutela della salute in azienda.

Il suo incarico si può sintetizzare attraverso 3 momenti molto importanti:
1. IL CONTROLLO, che si attua attraverso:
l’accesso ai luoghi di lavoro
la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione
la condivisione delle informazioni e della documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a disposizione
l’elaborazione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
2. LA PROMOZIONE, che si attua attraverso:
la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti
la partecipazione alla riunione periodica
l’avanzare proposte in merito alla attività di prevenzione
3. LA VIGILANZA, che si attua attraverso:
l’avvertimento del responsabile dell’azienda dei rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori
la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

L’RLS è, inoltre, consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione (RSPP), all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e alla designazione del medico competente.
QUANTI RLS SONO PREVISTI PER LEGGE?
Il quantitativo di RLS da nominare è stabilito dalla normativa in base al numero di lavoratori presenti in azienda:

Numero di lavoratori in Azienda                                                 Numero RLS da eleggere

da 1 a 100                                                                                                             1

da 200 a 1.000                                                                                                      3

da 1.000 in poi                                                                                                     6

Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
IL TESTO UNICO VALORIZZA IL SUO RUOLO. IN CHE MODO?
Il ruolo dell’RLS è stato valorizzato anche nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 81/2008) che, ad esempio, richiede esplicitamente ai datori di lavoro e ai dirigenti la consultazione dell’RLS in merito a diversi aspetti, a volte anche molto delicati.
QUALE FORMAZIONE È PREVISTA PER L’RLS?
Il Testo Unico stabilisce – con l’art. 37 – che l’RLS ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui andrà ad esercitare la propria rappresentanza. La formazione deve essere poi tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione
alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

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Fonti dell’articolo

Punto sicuro – Testo Unico Salute e Sicurezza