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16 Luglio 2020Finanziamento destinato alle imprese di FERRARA
21 Luglio 2020Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.
Questo l’oggetto del messaggio Inps n.2584 del 24 giugno 2020 con chiarimenti sulla gestione del riconoscimento di malattia per il periodo di quarantena riguardante i dipendenti del settore privato.
Preliminarmente l’Istituto precisa che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, la normativa in esame si rivolge ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps.
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Equiparazione della quarantena a malattia
Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e quello della quarantena precauzionale. La tutela è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, per via dell’equiparazione della stessa alla malattia e per via dell’obbligo del lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
L’Inps chiarisce inoltre che nulla è cambiato – sotto il profilo previdenziale e contrattuale – in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale diverso rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico Inps, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore e, se prevista, si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, specificamente indicata dai CCNL di riferimento.
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La norma esclude il calcolo di questi periodi ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto.
Certificazione sanitaria
Per il riconoscimento della tutela della malattia in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante indica gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e da questo comunicate successivamente all’Inps.
In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.
Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità
I lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della stessa legge), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
In particolare, nel caso di disabilità, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ed in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per i lavoratori pubblici e privati portatori di tali patologie, il periodo di assenza da lavoro, debitamente certificato, è equiparato a degenza ospedaliera.
Certificazione sanitaria
L’Istituto precisa che, nelle note di diagnosi, il medico curante deve dare indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Gli uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.
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Malattia per COVID-19
In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Periodo transitorio
I certificati medici prodotti precedentemente alla data del 17 marzo 2020, sono considerati validi anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Allo stesso modo sono da considerarsi accoglibili i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
Indicazioni Inail Scaricabili qui:
Allegato 2 Indicazioni compilazione riconoscimento malattia Covid 19
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