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1) LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI, DEI DIRIGENTI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (articolo 37 del D.Lgs. del n. 81/2008)
La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della suddetta formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali.
La durata minima complessiva, come riportata nell’Accordo del 2011, dei corsi di formazione per i Lavoratori, in base alla classificazione dei settori:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore;
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore;
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore.
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Per il Preposto (punto 5 dell’accordo) è previsto lo stesso percorso formativo dei lavoratori con l’aggiunta di una formazione particolare la cui durata minima è prevista in 8 ore.
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Obbligatorio inoltre l’Aggiornamento dei Preposti
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La formazione dei Dirigenti(punto 6 dell’accordo) deve avere una durata minima di 16 ore.
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Obbligatorio l’aggiornamento dei Dirigenti.
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Per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la durata minima del corso di formazione è di 32 ore ed aggiornamenti periodici in relazione alla dimensione aziendale.
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PRIMO SOCCORSO (DM 388/2003):
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medicoche si avvale della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato, nello svolgimento della parte pratica della formazione tramite simulazioni; le aziende, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, sono classificate in tre gruppi: Aziende di gruppo A: 16 ore; Aziende di gruppo B e C: 12 ore.
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L’AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO obbligatorio
per gli addetti di primo soccorso è triennale:
Aziende di gruppo A: 6 ore;
Aziende di gruppo B e C: 4 ore.
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ANTINCENDIO
Antincendio Formazione Base (DM 10 marzo 1998): icontenuti di tali corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio elevato, rischio medio, rischio basso).
Rischio incendio basso: 4 ore;
Rischio incendio medio: 8 ore;
Rischio incendio elevato: 16 ore.
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Aggiornamento obbligatorio per gli addetti antincendio è “periodico”, ma sebbene non sia definita la frequenza (annuale/triennale/quinquennale), è buona prassi allinearsi alla periodicità dell’aggiornamento degli addetti di primo soccorso, ovvero triennale; la durata, come definito dai Vigli del Fuoco con la circolare del 23 febbraio 2011 è la seguente: Rischio incendio basso: 2 ore;Rischio incendio medio: 5 ore; Rischio incendio elevato: 8 ore.
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DATORE DI LAVORO CHE RICOPRE L’INCARICO DI RSPP
(articolo 34 del D.Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLSPP) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio, individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, (Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
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