Qual’é la responsabilità relativa ad un infortunio di un estraneo entrato in cantiere?

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La prevenzione non è esclusivamente intesa come rischio esclusivo del lavoratore, ma anche soggetta agli estranei che possono valicare il confine lavorativo. 

Infatti se nasce all’interno del contesto lavorativo un caso di infortunio la responsabilità appartiene sempre al gestore del rischio.

Oggi in questo caso di cassazione si parla di un evento legato all’infortunio successo a un soggetto estraneo al luogo di lavoro, ma determinato comunque dalla mancanza di prevenzione  e sicurezza nel cantiere di lavoro. Quindi torniamo a chiederci: Qual’é la responsabilità relativa ad un infortunio di un estraneo entrato in cantiere?

Dobbiamo subito partire dal concetto che la responsabilità per infortunio di estraneo entrato in cantiere è una vera e propria mansione  riguardante gli infortuni e appartiene al gestore del rischio connesso alla sua esistenza, anche se le persone tengono condotte imprudenti purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.

In questa sentenza di Corte di Cassazione l’infortunio toccato alla persona estranea in cantiere è avvenuto per motivi legati a mancanza di prevenzione e nel luogo del cantiere,  non attuava tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La vicenda:

Negli atti l’evento vede un ricorso del datore di lavoro per un infortunio occorso a un soggetto che, introdottosi in un cantiere privo di recinzioni, nel mentre stava salendo su di un ponteggio fisso per incontrarsi con un lavoratore che operava su di esso. La persona salendo nel ponteggio è caduta da una scala del ponteggio stesso che risultata  irregolare.

La Corte suprema, studiando il caso ha negato il ricorso, precisando che la prevenzione degli infortuni di soggetti estranei a un cantiere appartiene al gestore del rischio anche se soggetti estranei tengono condotte imprudenti. 

L’infortunato nel caso in esame aveva subito nella caduta gravi lesioni che lo avevano portato al decesso a quasi due anni di distanza dall’incidente. 

Nel prendere la sua decisione la suprema Corte ha ritenuto che il ponteggio non era a norma e chiunque poteva usufruirne visto la posizione pubblica, quindi l’impresa esecutrice deve rispondere all’infortunato anche se non è un suo dipendente.

 

FONTE:

https://olympus.uniurb.it/