Ispettorato Nazionale del Lavoro e le nuove procedure di semplificazione
14 Ottobre 2020Nuovo DPCM – 18 ottobre 2020 –
19 Ottobre 2020Dopo aver prorogato con decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 (link articolo qui) lo stato di emergenza, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, tra cui l’obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Proprio in questo tema prestiamo attenzione alle nuove normative salute e sicurezza nel lavoro agile, (valide fino al 31 dicembre) e come comportarsi a gennaio 2021 per continuare a lavorare in questa modalità. (link articolo qui)
Con il susseguirsi dei vari decreti relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19 si è creata confusione in merito alla validità delle proroghe per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza: è utile fare il punto della situazione.
Nella legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” (ricordiamo che all’epoca lo stato di emergenza era fissato fino al 31 luglio 2020), all’art. 103 comma 2 stabilì che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. […]”.
Quindi, applicando la proroga prevista, gli attestati in scadenza nel periodo sopra indicato hanno scadenza il 31 ottobre 2020.
Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, che prorogò lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020, all’art. 1 comma 3, specifica quanto di seguito:
“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato I sono prorogati al 15 ottobre 2020”.
L’art. 103 c. 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (quello analizzato all’inizio del nostro approfondimento, relativo alla proroga della validità degli attestati) non è però inserito nell’allegato I sopra richiamato, quindi vale quanto stabilito dall’art. 1 c. 4 del D.L. n. 83 del 30 luglio 2020:
“I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.
Quindi, il suddetto D.L. non ha previsto alcuna ulteriore proroga relativa alla validità degli attestati.
Il nuovo Decreto Legge del 07/10/2020, che ha prorogato ulteriormente lo stato d’emergenza al 31/01/2021 non è intervenuto in tal senso e non ha previsto alcun tipo di modifica in merito all’argomento.
Quindi tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza tra il 31/1 e il 31/07/2020 manterranno la loro validità fino al 31/10/2020, senza ulteriori proroghe.
Gli attestati in scadenza in una finestra successiva al 31/7 dovranno invece essere aggiornati seguendo le normali procedure richieste dalla normativa di riferimento.
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Testo e contenuto tratto da AIFOS
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