ALBO GESTORI AMBIENTALI: Proroga scadenza regime transitorio Responsabili Tecnici

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ALBO GESTORI AMBIENTALI: Proroga scadenza regime transitorio Responsabili Tecnici

Con delibera n. 1 del 10 marzo 2021, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha prorogato i termini del regime transitorio previsti dal DM 120/2014 e stabiliti dalla Delibera n. 6 del 2017.

Il Comitato stabiliva nel giorno 16 ottobre 2022, il termine entro il quale i Responsabili Tecnici in carica all’entrata in vigore dell’obbligo delle verifiche d’idoneità, potevano continuare il loro incarico. A tale scopo è però necessario sostenere un apposito esame (verifica d’idoneità).

Data l’impossibilità di svolgere gli esami richiesti, dovuta all’attuale situazione di emergenza, il regime transitorio ha stabilito la Proroga scadenza regime transitorio oltre il 16/10/2022 a data che verrà stabilita successivamente dall’Albo.

Tutti i Responsabili Tecnici già operanti dalla data del 16 ottobre 2017 potranno continuare a operare, senza sottoporsi alla necessaria verifica di aggiornamento, oltre la data del 16 ottobre 2022 e sino al nuovo termine (comunque successivo al 1° gennaio 2023), che verrà reso noto con una prossima deliberazione.

IL Comitato Nazionale Albo gestori ambienta ha così scelto di andare incontro all’esigenza delle imprese, attivando così la proroga scadenza regime transitorio. Permetterà di continuare a operare pur in questo quadro particolare di emergenza sanitaria ed economica.

Il Comitato ha inoltre disposto che possa essere consentito, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai Responsabili Tecnici in regime transitorio la possibilità di assumere l’incarico per le classi superiori della loro stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale maturata, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.

(Per esempio un Responsabile Tecnico della categoria 4, classe E – trasporto rifiuti speciali non pericolosi limitato tra 3 e 6 mila tonnellate annue – può svolgere l’incarico anche per un’impresa in classe A, con trasporto annuo di rifiuti superiore a 200mila tonnellate, se vanta almeno 5 anni di esperienza nella funzione svolta).

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Fonte: ASSOTIR