I Nuovi criteri di sicurezza per la Segnaletica Stradale

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20 Febbraio 2019
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Cosa cambia nella segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare:  i nuovi criteri di sicurezza.

Allo scopo di aggiornare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, individuati con decreto del 4 marzo 2013, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019.
Il nuovo decreto infatti, che entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, abroga il D.M. 4 marzo 2013.
Nell’allegato I sono individuati i “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“.
I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad applicarealmeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato“.
I datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono assicurare un’adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica.

Sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Indumenti e veicoli operativi: DIM 22 gennaio 2019

Gli indumenti ad alta visibilità, che non possono più essere di classe 1, devono:
• rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471
• essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D
• essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della strada.

Quanto ai veicoli operativi (art.38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
La segnaletica della zona di intervento deve rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Statistiche infortuni e aggiornamento delle procedure

Il Decreto prevede inoltre (art.5) che entro 180 giorni (dall’entrata in vigore del decreto) la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro definisca i criteri e le modalità della raccolta e analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative.
I dati saranno utili all’aggiornamento almeno triennale delle procedure del DM 22/1/2019.

Riferimenti normativi:

DECRETO 22 gennaio 2019 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (19A00867)
(GU n.37 del 13-2-2019)