IL PREPOSTO in azienda: che ruolo ha e perchè è importante investire nella sua formazione
17 Febbraio 2021Bando Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti
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Gli obblighi del datore di lavoro e la periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, “provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato, per le attrezzature di sollevamento, prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego; in particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo la frequenza di verifica si riduce.
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Il documento riporta l’indicazione delle periodicità prescritte per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile:
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo: verifica annuale;
- Macchine di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni: verifica biennale;
- Dispositivi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni: verifica annuale.
Le indicazioni sulle verifiche degli apparecchi di sollevamento
Si indica, poi, che gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza dell’Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima.
Nel caso di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima di settembre 1996, ovvero privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, “il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 ”.
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Rimandiamo i lettori, anche in questo caso, alla lettura del documento Inail che fornisce informazioni sulle attrezzature di sollevamento che rientrano o non rientrano tra gli apparecchi di sollevamento di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/2008.
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