NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL “DECRETO SICUREZZA”

DPI: APPROVATO IL DECRETO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/425
18 Dicembre 2018
FORMULARIO TRASPORTO RIFIUTI, DATA DESTINATARIO DIPENDE DA ACCETTAZIONE
18 Dicembre 2018

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l’articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008 e sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.
A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D. Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici.
All’interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore, del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.