Nuova ordinanza COVID 19 Emilia Romagna

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Riportiamo di seguito l’estrapolazione delle principali novità delle Ordinanze del 12/11/2020.

 

Ordinanza Presidente Regione E.R., PPG/2020/227 del 12/11/2020: le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

Ordinanza Presidente Regione Veneto del 12/11/2020: le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 novembre 2020 e fino al 22 Novembre 2020.

Di seguito uno stralcio delle disposizioni delle Ordinanze che possono riguardare i luoghi di lavoro:

Mascherina sempre
a1. L’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;

Mercati
a4. E’ fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: -nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione; -presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;-sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; -applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIOAL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Sagre e fiere (non presente specifica nell’Ordinanza di Veneto e Friuli Venezia Giulia)
a5. È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere (fiere di cui alla L.R. n. 12/1999 e di cui alla L.R. n. 12/2000) e di altri analoghi eventi come previsto dall’art. 1 comma 9 lett) n del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;

Attività di somministrazione alimenti e bevande
a8. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all’interno che all’esterno dei locali;
a9. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

Corsi di formazione (non presente specifica nell’Ordinanza di Veneto e Friuli Venezia Giulia)
a10. I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS.

 

“L’ordinanza prevede poi che al di là dell’attività di formazione già normata dal Dpcm, tutte le restanti dovranno essere svolte a distanza (esempio: corsi di lingua, di teatro, fotografia, ecc.).”.

I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rientrano tra quelli normati dal del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, DPCM1,ALL’ART. 1 comma 9, lettera s): “Sono altresì consentiti […] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”

Vale quindi quanto stabilito a livello nazionale: i corsi in Emilia-Romagna possono continuare in presenza, salvo ulteriori aggiornamenti delle prossime ore/giorni.

Aperture esercizi commerciali
b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

RESTANO IN VIGORE TUTTI I DPCM E LE NORME GIA’ PRECEDENTEMENTE IN VIGORE E I PROTOCOLLI DI SICUREZZA GIA’ APPROVATI E DIFFUSI PER LE ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

Ordinanza Regione Emilia Romagna

Ordinanza Regione Veneto

Ordinanza Regione Friuli Venezia Giulia
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