Lavori su impianti elettrici: pubblicata la Nuova Norma CEI 11-27

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È entrata in vigore la nuova norma CEI in materia di lavori elettrici. Secondo la nuova norma, nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da persone prive di adeguata formazione, questa intesa come iniziativa che conduce il soggetto a possedere le conoscenze, capacità e abilità sufficienti a permettergli di compiere in piena sicurezza le attività affidate.

QUALI SONO LE NOVITÀ PRESENTI NELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NUOVA NORMA CEI 11-27 RISPETTO ALLA PRECEDENTE?

  • Aggiornamento delle definizioni di RIURL PL;
  • Novità per le attività di lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);
  • Note riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
  • Cambiamenti per la formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
  • Cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
  • aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
  • inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.

La nuova norma CEI 11-27 ha modificato e introdotto le definizioni delle figure:

  • RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.
  • URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
  • PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
  • Il datore di lavoro deve nominare le persone Esperte (PES) Avvertite (PAV) ha seguito della verifica dei requisiti quali: ISTRUZIONE – ESPERIENZA – CARATTERISTICHE PERSONALI

La formazione minima deve essere di 10 ore per la parte teorica oltre il tempo per la parte operativa e l’erogazione del test di apprendimento. (Scrivici per avere informazioni sulla formazione QUI)
Il programma formativo si fonda su conoscenze teoriche e capacità per l’operatività.

La formazione deve essere aggiornata con cadenza ALMENO quinquennale per un numero di minimo 4 ore

Rimane invariata la disciplina del corso per i lavoratori che operano sotto tensione (PEI).