AGGIORNAMENTI COVID 19 – Nuovo decreto 13 ottobre 2020
13 Ottobre 2020Ispettorato Nazionale del Lavoro e le nuove procedure di semplificazione
14 Ottobre 2020Ieri, dopo aver prorogato con decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 (link articolo qui) lo stato di emergenza, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, tra cui l’obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Proprio in questo tema prestiamo attenzione alle nuove normative salute e sicurezza nel lavoro agile, (valide fino al 31 dicembre) e come comportarsi a gennaio 2021 per continuare a lavorare in questa modalità.
Specifica nota: Lavoro agile per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena
Intanto, rimangono in vigore le regole sul lavoro agile per chi ha figli in quarantena minori di 14 anni.
Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Tuttavia, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In quest’ultimo caso, per i periodi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. Si ricorda che questo beneficio, introdotto dal decreto-legge n. 111/2020, può essere riconosciuto, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
In termini Sicurezza sul Lavoro il datore di lavoro deve:
Garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto alle normative salute e sicurezza nel lavoro agile.
ATTENZIONE!! – Cosa succederà dal 1 gennaio 2021?
Se non avverranno ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2021, quindi, serviranno accordi tra le parti per attivare il lavoro da remoto. Nel settore privato, così come nel pubblico, dovranno seguire le regole ordinarie: Il datore di lavoro e il dipendente dovranno siglare un accordo che definisca la quantità di giorni a settimana in smart, gli strumenti consentiti, gli orari di disconnessione, il calcolo di eventuali straordinari e le esigenze di servizio. Tutte regole finora disattese nelle aziende che non hanno un accordo di lavoro agile preesistente alla pandemia.
Dal 1 febbraio dunque le aziende che non avranno siglato accordi con i dipendenti non potranno più operare in regime di smart working. Ecco perché sarebbe meglio muoversi con qualche mese di anticipo contattaci per accelerare ora la documentazione.
In anteprima i capitoli che troverai nell’ebook gratuito Normative salute e sicurezza nel lavoro agile sono:
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER – CAPITOLO 1
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI OUTDOOR – CAPITOLO 2
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI – CAPITOLO 3
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO – CAPITOLO 4
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI – CAPITOLO 5
Richiedi la guida: Normative salute e sicurezza nel lavoro agile.
Compila direttamente qui sotto la richiesta. Appena avrai inviato tutti i tuoi dati, controlla all’interno della email che ci hai fornito (anche in spam) e troverai il file in formato ebook!
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Se hai altre domande o vuoi aiuto per organizzare nella tua azienda le Normative salute e sicurezza nel lavoro agile
contattaci a info@sicurimpresa.it