Gestire un impianto di rifiuti PEI & PEE – OBBLIGHI E SCADENZE
20 Giugno 2022Nuove regole Covid – aggiornamento del 15 giugno 2022
27 Giugno 2022Per tutte le imprese, la cui attività comporta:
- spedizione o trasporti di merci pericolose,
- operazioni di carico, scarico,
- imballaggio confezionamento o riempimento connesse a tali trasporti,
c’è l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (di seguito Consulente ADR).
Questa nomina deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.
Come viene nominato il consulente ADR?
Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda. Anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto.
Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.
Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza.
Quali sono le Sanzioni previste
La mancata nomina del consulente ADR comporta una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro.
La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.
Ci sono eccezioni in cui la nomina del consulente ADS non è obbligatoria?
Le eccezioni sono le seguenti:
- Aziende che trasportano merci pericolose al di sotto di determinate quantità.
- Aziende che trasportano merci pericolose solo occasionalmente, in ambito nazionale e con un grado minimo di pericolosità.
- Aziende che trasportano merci pericolose secondo i punti a) b) c) e d) del D. Lgs. 35 del 2010, e cioè:
- a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
- d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
Le esenzioni valgono per le imprese che fanno un massimo di 24 operazioni all’anno e non più di 3 operazioni in un mese, oppure un totale non superiore a 180 tonnellate in un anno.