Modifiche al Testo Unico Salute e Sicurezza – 2020

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Modifiche al Testo Unico Salute e Sicurezza – 2020

Dalla Camera l’approvazione del 25 novembre, in via definitiva, del disegno di legge di conversione in legge S. 1970, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 (recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”).

Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021.

È in vigore dall’8 ottobre e aspetta la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.

Decreto 125/2020: le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, il Decreto apporta modifica (art. 4) al Testo Unico di Salute e Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) all’Allegato XLVI inserendo nella sezione VIRUS, la voce SARS-CoV-2.

Inoltre, risultano confermati:

  • smart-working in assenza di accordo tra le parti;
  • scadenze per la formazione (RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, conducenti di attrezzature pericolose ecc.);
  • erogazione di corsi di formazione in modalità a distanza sincrona, in luogo dei corsi in presenza.

Ulteriori contenuti del DL n.125/2020

Il DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 ulteriormente:

  • prevede (art.2) l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea ed estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni” fino alla cessazione “delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021”;
  • differisce (art.3) al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19, al 31 ottobre 2020;

La Misure restrittive introdotte dal DL 125/2020

Rispetto alle previsioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 viene previsto:

  • obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)
  • con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
  • a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,
  • e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,

Sono esclusi dagli obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

DL n.125/2020: la modifica al Testo Unico di Sicurezza

All’art. 4 del DL n.125/2020 viene apportata modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» viene inserita la dicitura: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3».

Modifica anche alla nota 0a), così formulata:

«0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica».

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