PROROGA TERMINI AMBIENTALI IN EMERGENZA COVID-19

EMERGENZA CORONA VIRUS: DPCM 22/03/2020
23 Marzo 2020
EMERGENZA CORONA VIRUS: DPCM 25/03/2020
27 Marzo 2020
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23 Marzo 2020
EMERGENZA CORONA VIRUS: DPCM 25/03/2020
27 Marzo 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si segnala tutto ciò che è stato prorogato per la parte ambientale dell’attività delle imprese:

  1. In virtù dell’Art. 103 per cui sono prorogati al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, si segnala che per l’Albo Gestori Ambientali le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità sino al 15 giugno
  2. In virtù dell’Art. 113 sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:
    1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
    3. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
    4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

La Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna – Num. 211 del 16/03/2020 cerca di porre rimedio alle difficoltà di gestire i provvedimenti autorizzativi ambientali nel periodo dal 23 febbraio fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive stabilendo che:

  1. le frequenze assegnate agli autocontrolli non sono da considerarsi tassative;
  2. nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), e tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019, o in data precedente se possibile, in modo tale che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell’autorizzazione;
  3. qualora siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA e la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ex art. 15, comma 10, del R.R, 3/2017, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data presunta entro la quale si ritiene sarà possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed automaticamente accettate dagli uffici. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste, anche tramite PEC al Servizio autorizzazione e concessioni (SAC) competente per territorio. Non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;
  4. ove siano presenti nell’AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, si segue la procedura prevista al punto precedente;
  5. laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (Determine Dirigenziali n. 20360/2017 e 12314/2019) o da comunicazioni dei Servizi ARPAE competenti, per la presentazione di “riesame” nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente preferibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione del riesame si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore.

La Delibera fissa i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell’efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:

  1. 60 giorni nel caso di campionamenti(autocontrolli);
  2. 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
  3. 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani (vedi PUA).

ORSO – REGIONE LOMBARDIA

 Vista la situazione creatasi con l’emergenza Coronavirus e le conseguenti disposizioni emanate, in particolare il DL 17 marzo 2020 n. 18, Regione Lombardia ha previsto l’imminente approvazione di una apposita Deliberazione di modifica della DGR 6511/2017 che prevede:

  • sia per la SCHEDA COMUNI che per la SCHEDA IMPIANTI la proroga della scadenza di compilazione al 30 giugno (in adeguamento a quella prevista per il Mud dall’art. 113 del DL 17 marzo 2020, n. 18): conseguentemente, le scadenze per il 2019 in ORSO sono già state aggiornate a tale data;
  • la possibilità comunque di richiesta di ulteriori 30 gg di proroga (come previsti dal punto 6 della DGR 6511/2017);
  • nel caso che, con atto statale, venga ulteriormente prorogata la scadenza del MUD, anche quella per la compilazione di ORSO verrebbe adeguata automaticamente.

 

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