Lavori usuranti: prorogato al 17 aprile il termine di comunicazione obbligatoria

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Il Ministero del lavoro ha comunicato, nella nota del 29 marzo, che il termine per la comunicazione del lavoro notturno e delle attività usuranti è stato posticipato al 17 aprile 2023. Al contrario, rimane invariata la scadenza di 30 giorni dall’inizio dell’attività per la comunicazione del lavoro a catena.

Il Decreto legislativo n. 67/2011 dispone che i datori di lavoro devono inviare annualmente al Ministero il documento di monitoraggio dei lavoratori che svolgono attività notturne e usuranti

È importante che comunichino i periodi in cui i loro dipendenti hanno svolto mansioni particolarmente usuranti, lavori notturni, attività all’interno di un processo produttivo in serie (lavoro a catena) o la conduzione di veicoli adibiti a trasporto pubblico di almeno 9 posti. 

Questa comunicazione deve avvenire secondo indicazioni stabilite richiedi qui informazioni

Quali settori sono coinvolti?

I principali casi in cui attivarsi nella comunicazione sono:

  • lavoro usurante a catena: attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, tra cui ad esempio:
  • lavoro usurante autisti: conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
  • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
  • lavori espletati in spazi ristretti (con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture);
  • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavori di asportazione dell’amianto;
  • lavoro usurante notturno: svolti in modo continuativo per almeno tre ore in periodo notturno o compreso in regolari turni periodici di almeno sei ore in cui è compresa la fascia oraria notturna (da mezzanotte alle cinque del mattino). In particolare, ai fini della definizione di lavoratore notturno, si rimanda ad una recente Nota della INL n. 1050 del 26 novembre 2020;
  • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori o di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;

Dovrà essere inoltre comunicato il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività usuranti, includendo anche eventuali lavoratori in somministrazione, mentre, nel caso di lavoro notturno, dovranno essere indicate, per ogni lavoratore, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Richiedi qui informazioni

SANZIONI PER CHI NON RISPETTA TEMPI E PROCEDURE

I datori di lavoro che non rispetteranno i tempi per l’invio corretto della documentazione saranno sanzionati. Il mancato invio della comunicazione da parte del datore di lavoro è sanzionato in via amministrativa con un importo che va da 500,00 a 1.500,00 euro, potrà essere applicato inoltre l’istituto della diffida.