Lavoratore assunto per una mansione ma adibito al muletto senza formazione – condannata l’Azienda
Responsabilità del DL-RSPP, del preposto e della Società utilizzatrice di un lavoratore somministrato assunto dall’Agenzia per fare tutt’altro: la mansione di fatto, il risparmio dell’Ente e il MOG in una sentenza di Cassazione.
Una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 29 gennaio 2020 n.3731) si è pronunciata sulle responsabilità penali delle persone fisiche e sulla responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 a seguito di un infortunio (perdita della gamba sinistra) occorso ad un lavoratore operante in regime di somministrazione di lavoro che era stato inviato, da parte dell’azienda utilizzatrice C.T., presso una centrale elettrica dell’E. a Brindisi.
Come vedremo, in quell’occasione il lavoratore A.P. era stato adibito ad una mansione (conducente di carrello elevatore) per la quale non aveva né la formazione né l’abilitazione prescritte dalla legge in quanto era stato assunto dall’Agenzia per il lavoro con tutt’altra mansione (operaio addetto all’assemblaggio).
La Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni personali colpose gravissime di A.C., quale datore di lavoro ed RSPP dell’azienda utilizzatrice C.T. S.r.l., oltre che di F.S. (il cui reato è estinto per prescrizione) quale preposto della medesima Società, nonché della persona giuridica C.T. stessa (di cui A.C. era datore di lavoro) ai sensi dell’art.25-septies del D.Lgs.231/01.
In termini di ricostruzione fattuale era emerso che la sera in cui si erano verificati i fatti, “dopo le ore 22.00, all’interno della centrale elettrica di Brindisi dell’E. stava lavorando, tra gli altri, A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro “O.L.” con mansioni di operaio addetto all’assemblaggio (“imbracatore”) montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall’E. il nolo “a caldo” dei mezzi di sollevamento in relazione all’attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti”.
In tale occasione il lavoratore, che “era quasi al termine dell’orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto “muletto”) con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale.”
A questo punto, “a causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A.P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l’arto sinistro.
La causa del ribaltamento è stata individuata in una improvvisa manovra di svolta a destra del conducente, che stava guidando il mezzo a velocità eccessiva.”
Il lavoratore al momento dell’infortunio non indossava la cintura di sicurezza che pure era presente sul mezzo.
La Corte ha però escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, “che era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l’incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del “muletto”, mentre era stato assunto per fissare da terra i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega, ciò nella consapevolezza di A.C.”
Come anticipato, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità del preposto che aveva destinato il lavoratore all’improprio utilizzo del muletto, della Società C.T. quale persona giuridica e, a monte, di A.C., il quale “era datore di lavoro di una ditta di piccole dimensioni […] e, nel contempo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta utilizzatrice della manodopera inviata dall’agenzia “O.L.”, con l’obbligo contrattuale di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; e non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, abbia predisposto l’organizzazione dell’impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale”.
Di conseguenza il datore di lavoro A.C. e il preposto F.S. “sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come […] già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A.P., che era stato formato ed informato quale “imbracatore”, alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che A.P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l’ausilio di un altro lavoratore a terra.”
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