Dopo una prima introduzione generale sugli agenti fisici, sui rischi che ne derivano e sulle azioni cautelative da adottare, la linea guida INAIL concentra la propria attenzione sul Rischio Rumore, presentando prima una scala del rumore in relazione alla sensibilità uditiva e dei dati, poi, sulle principali malattie da agenti fisici denunciate all’INAIL, nel periodo 2010-2013, dove si osserva come l’ipoacusia da rumore si classifichi al terzo posto.
Fondamentale per comprendere il resto della trattazione è un richiamo all’art. 188 del TU, contenente le definizioni dei parametri usati appunto nella linea guida INAIL, ovvero:
La linea guida INAIL sul Rischio Rumore distingue situazioni nelle quali è evidente che “l’esposizione al rumore risulti trascurabile” dalle altre in cui sono necessarie delle valutazioni con misurazioni.
Nel primo caso, il documento ricorda che “si può ricorrere alla cosiddetta ‘giustificazione’ e, in tal caso, non sarà necessario approfondire oltre la Valutazione del Rischio”. Nell’ipotesi, quindi, di una valutazione senza misurazioni, la relazione tecnica deve indicare:
– il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
– l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
– l’indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio;
– le conclusioni con le eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
Nel secondo caso invece, laddove non si possa “fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (livello di esposizione giornaliera al rumore > 80dB(A) o livello di picco > 135dB(C)), la valutazione deve prevedere anche misurazioni”, la relazione tecnica deve contenere:
– il layout (planimetria e indicazione delle macchine, attrezzature, lavoratori esposti, ecc.);
– la descrizione del ciclo lavorativo (almeno di quelle fasi, in relazione alle quali, non è possibile ritenere la presenza di un rischio trascurabile);
– l’individuazione di eventuali fattori potenzianti il rischio (ad es.: vibrazioni, rumori impulsivi, ecc.);
– i risultati delle misurazioni di rumore;
– l’individuazione delle aree e delle macchine a forte rischio;
– la valutazione del rispetto dei valori limite di esposizione;
– il calcolo dei livelli di esposizione giornaliera/settimanale e di picco degli esposti oltre gli 80 dB(A) e i 135 dB(C);
– la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi, se ed in quanto forniti ai lavoratori;
– la definizione delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio;
– le conclusioni.
Per quanto riguarda le misurazioni, infine, la linea guida sul Rischio Rumore ritiene che una valutazione del rischio venga eseguita in maniera corretta se in conformità alle indicazioni della norma UNI EN ISO 9615:2011, che propone un metodo tecnico progettuale per la misurazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori.
La linea guida INAIL presenta allora tre possibili strategie di misura per la valutazione del rischio:
– misurazioni basate su attività (compiti): il lavoro svolto durante la giornata è analizzato e suddiviso in un numero di compiti rappresentativi; per ogni determinato compito si eseguono separatamente le misure di livello di pressione sonora;
– misurazioni basate sulle mansioni: mediante campionatura casuale si ottengono delle misure di livello di pressione sonora durante l’esecuzione di determinate mansioni;
– misurazioni a giornata intera: il livello di pressione sonora è misurato continuativamente sull’arco completo di una o più giornate lavorative.
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Fonte INAIL