La riammissione del lavoratore post Covid-19

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Con la Circolare 15127 del 12/04/2021 il Ministero della Salute fornisce specifiche indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Le indicazioni della circolare suddivise per fattispecie:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Coloro che ammalandosi hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente – ove nominato e previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione – effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, anche per valutare profili specifici di rischiosità.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli previsti al punto A, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

I lavoratori positivi la cui guarigione sia certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, dovrà inviare al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tuttavia, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (sarà il lavoratore ad inviare tale referto al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato).

L’eventualmente periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che risulti contatto stretto di un caso positivo, deve informare il proprio medico curante che rilascerà certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, il lavoratore dovrà sottoporsi all’esecuzione del tampone.

Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico verrà trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio ove il test è stato eseguito) al lavoratore che provvederà ad informare il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

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Fonti:

Per leggere il testo integrale della Circolare: Ministero della Salute – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA – Circolare 15127 del 12 aprile 2021  – Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Fonti: