La Nota di marzo 2019 – Le nuove Sanzioni
1 Aprile 2019I termini e prime indicazioni per autoliquidazione Inail 2018-2019
3 Aprile 2019Il Ministero dell’Ambiente ha emesso la nuova Circolare n. 1121 del 21/01/2019 relativa alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti per la prevenzione dei rischi, in particolare il rischio incendio.
Essa sostituisce la precedente Circolare n. 4064 del 15/03/2018.
Le indicazioni, non immediatamente vincolanti, assumono rilevanza in sede di rilascio di autorizzazioni e di controlli sulle modalità operative adottate, e si applicano a tutti gli stoccaggi: sia adibiti esclusivamente alle operazioni R13 e D15 sia al servizio di altre operazioni di recupero o smaltimento effettuate nell’impianto.
Di seguito si riportano alcune delle indicazioni più rilevanti:
- la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, di cui si raccomanda la presenza costante in impianto (in caso di motivati impedimenti è prevista la possibilità di avvalersi di singoli responsabili);
- un rifiuto non pericoloso con “voce a specchio” potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità” (eventualmente tramite analisi);
- le analisi (qualora necessarie) del rifiuto in ingresso devono essere eseguite per ogni conferimento oppure, se provengono da un singolo produttore con un ciclo tecnologico ben definito, con cadenza almeno annuale; salvo che nell’atto autorizzativo non sia specificata una cadenza superiore;
- non devono essere effettuate miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate;
- le tempistiche di stoccaggio sono per i rifiuti non pericolosi in R13 di massimo 12 mesi per procedura semplificata (applicabile anche in procedura ordinaria o AIA), per i rifiuti pericolosi in R13 di massimo 6 mesi per procedura semplificata (applicabile anche in procedura ordinaria o AIA), per i rifiuti in D15 di massimo 12 mesi;
- i rifiuti in uscita devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio.
- La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti. Nel paragrafo 4. “La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti” si ricorda che l’attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitare l’innesco.
- Controlli ambientali Come rilevato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, la natura degli impianti e la tipologia di attività in essi svolte, richiederebbero un’azione di prevenzione coordinata sia nella fase autorizzativa a monte, sia nella fase di esercizio, attraverso controlli documentali e fisici presso gli impianti. L’esecuzione dei controlli presso gli impianti deve essere effettuata da personale adeguatamente formate sui controlli ambientali.
Nella Circolare stessa vengono inoltre fornite indicazioni sugli stoccaggio in cumuli, serbatoi, fusti e cisternette, rifiuti infiammabili e incompatibili, superfici scolanti e gestione acque reflue, operazioni di pulizia/manutenzione, viabilità e segnaletica interna, etc.
Relativamente al nuovo Piano di emergenza interna viene inoltre precisato che esso è già uno strumento obbligatorio (ai sensi del DM 10/3/1998) per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di 10 lavoratori e dunque, di fatto, la L. 132/18 lo estende a tutti gli impianti di gestione rifiuti esistenti, ovvero ne prevede l’adeguamento, con il recepimento dei contenuti indicati dal proprio art. 26-bis.
Riferimenti normativi:
Circolare ministeriale del 21 gennaio 2019
recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”
Leggi l’intera circolare: