A marzo 2019 con la terza nota n.2594, entrano in vigore le nuove sanzioni per l’inosservanza delle regole su i dispositivi di protezione individuali DPI del regolamento europeo UE 2016/425.
L’obiettivo è semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI, migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. Aggiornate anche le sanzioni a fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma.
Il tempo.
Vengono considerati per la recidiva i fatti definitivi fino a tre anni prima della nuova infrazione: un arco temporale che deve essere preso in considerazione sia per l’illecito commesso che per l’illecito definitivamente accertato.
I DPI possono essere messi a disposizione solo se conformi ai requisiti essenziali e muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta dalla legge.
II nuovo regolamento divide i dispositivi per la protezione individuale (DPI) in tre categoria. La categoria I comprende i seguenti rischi minimi:
– lesioni meccaniche superficiali;
– contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
– contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
– lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
– condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.
La Categoria III comprende solo i rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, con riguardo a quanto segue:
– sostanze e miscele pericolose per la salute;
– atmosfere con carenza di ossigeno;
– agenti biologici nocivi;
– radiazioni ionizzanti;
– ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
– ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
– cadute dall’alto;
– scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
– annegamento;
– tagli da seghe a catena portatili;
– getti ad alta pressione;
– ferite da proiettile o da coltello;
– rumore nocivo.
Tra gli obblighi che i titolari d’impresa sono chiamati ad adempiere vi è l’adozione delle misure a tutela della sicurezza dei lavoratori, finalizzate da un lato ad evitare o diminuire i rischi professionali e dall’altro a garantire salute della popolazione ed integrità dell’ambiente esterno.
La disciplina giuridica di riferimento è costituita dal combinato disposto di diversi provvedimenti, al centro dei quali vi è il Dlgs 81/2008, cd. “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza del regolamento nonchè l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:
– con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria;
– con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria;
– con l‘arresto da sei mesi a tre anni, se trattasi di DPI di terza categoria.
I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
– con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria;
– con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria
– con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro, se trattasi di DPI di terza categoria.
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