Quanti RLS sono previsti in azienda?
18 Luglio 2022Come Gestire una nuova attività
22 Luglio 2022I lavoratori autonomi, sono soggetti a obblighi di legge diversi dalle imprese per quanto riguarda la salute e formazione sicurezza sul lavoro.
Per l’assegnazione di un lavoro devono avere la verifica dell’idoneità tecnico professionale:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Per questo è consigliabile avere con sé:
FORMAZIONE GENERALE
I lavoratori autonomi, se utilizzano attrezzature per le quali vi sia la necessità di formazione e idoneità sanitaria. (es. gru edile, macchine movimento terra, PLE, ecc..) Sono tenuti alla formazione e agli aggiornamenti successivi e all’idoneità sanitaria per l’uso delle stesse.
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FORMAZIONE CANTIERISTICA
Nel caso in cui l’attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale:
– il possesso di un attestato che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.
– attestato di formazione Generale e Specifica (in base al rischio variano le ore di frequenza);
– attestato primo soccorso;
– altre tipologie di formazione in base alle mansioni da svolgere in cantiere (ple, macchine da movimento ecc..)
DATORE DI LAVORO E OBBLIGHI
Datore di lavoro nuovo obbligo di comunicazione preventiva
Il nuovo obbligo di comunicazione imposto dal D.L. n. 146/2021, obbliga a comunicare i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali. I committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio.
Non soltanto un obbligo in campo edilizio, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
La mancata comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Si parte da euro 500 euro a 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida o in casi gravi arriva la sospensione del lavoro.
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