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5 Agosto 2024La comunicazione di infortunio sul lavoro è l’adempimento con cui tutti i datori di lavoro, inclusi quelli privati che assicurano i propri lavoratori presso altri enti o tramite polizze private, e i loro intermediari, devono obbligatoriamente comunicare in via telematica all’INAIL.
Le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, a fini statistici e informativi.
Comunicazione Infortunio INAIL: Cos’è e Come Funziona?
La comunicazione dell’infortunio all’INAIL deve essere trasmessa dal datore di lavoro. Un infortunio sul lavoro è considerato tale se il periodo di inabilità al lavoro è superiore a 3 giorni, escluso il giorno dell’evento, indipendentemente dal fatto che l’evento soddisfi i requisiti di indennità stabiliti dalla legge.
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La trasmissione della denuncia/comunicazione dell’infortunio sul lavoro deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Questo invio del modello di denuncia consente di adempiere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, sia all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008.
La procedura avviene tramite un apposito modello da inviare secondo la nuova procedura telematica.
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Comunicazione di Infortunio: Aggiornamenti e Normative
A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017), tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo derivante dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015) i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €614,25 a €2.211,31 (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €1.228,50 a €5.528,28 (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre, nel caso di infortuni superiori a tre giorni, l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5, lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m., conseguenti alla violazione dell’art. 53 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.
Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa, gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, sono competenti per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata.
Istruzioni per i Lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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