Come gestire un infortunio da colpo di calore?

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Come gestire un infortunio da colpo di calore?

Con la stagione estiva in pieno agosto si presenta, come ogni anno, il rischio sul lavoro derivante dalle elevate temperature.

Il caldo eccessivo sul luogo di lavoro non deve essere sottovalutato perché è un vero e proprio rischio per la salute del lavoratore, con problemi anche seri come colpi di calore, problemi cardiocircolatori, perdita di lucidità. Ad oggi inoltre con l’utilizzo di DPI (mascherine chirurgiche O FPP2) per la prevenzione del contagio da Covid19, le temperature percepite aumentano, e molti potrebbero incorrere nell’errore di non adottarle o usarle non correttamente ed è un rischio sanitario considerevole visto l’alto contagio ancora presente nelle nostre regioni.

Lavoratori che lavorano in AMBIENTI ESTERNI

Per questo le aziende interessate da questo rischio devono effettuare una specifica “valutazione del rischio”; per imprese edilizie, dove il rischio è molto alto per l’entità dell’esposizione, la pesantezza del lavoro, l’elevato rischio infortunistico. Anche in agricoltura o imprese vitivinicole, lavorando sia all’aperto che nelle serre, gli operatori sono esposti in modo rilevante al rischio con sintomi e livelli di gravità.

Livello 1 Colpo di sole: Rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea.
E’ legato all’esposizione diretta al sole.

Livello 2 Crampi da calore: Spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione.

Livello 3 Esaurimento da calore:
Abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso debole, temperatura normale.

Livello 4 Colpo di calore: Temperatura corporea superiore a 40°, pelle secca e calda, polso rapido e respiro frequente, possibile perdita di coscienza.

Lavoratori che lavorano in AMBIENTI INTERNI

Parliamo di colpi di calore anche su quei lavori sedentari dove lo svolgimento del lavoro è intellettuale e quindi non abbiamo un particolare sforzo fisico ma dobbiamo comunque operare in un ambiente confortevole. Qui in questo ambito il D.Lgs. 81/08, non specifica i gradi ottimali della temperatura dei locali di lavoro, dice solo che “La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori”. In teoria, quindi, per definire la temperatura adeguata l’azienda deve fare un’indagine specifica nei propri locali.

Per avere dei riferimenti sul rapporto, in generale, tra tipologia di attività e temperatura adeguata bisogna fare riferimento alla norma tecnica ISO 7730. 

Secondo questa norma per un’attività sedentaria (di tipo intellettuale) la temperatura adeguata è di 21-23 gradi; quando la temperatura esterna è elevata, la temperatura interna deve essere corretta verso l’alto (di circa 2 gradi). Questa norma afferma, inoltre, che: “fino a una temperatura interna pari a 24 gradi si dovrebbe in generale rinunciare al condizionamento dell’aria”.

Quali sono le responsabilità per un’azienda e il datore di lavoro in caso di infortunio?

Qui per farvi un esempio reale vi portiamo il caso di cassazione: Responsabilità del datore di lavoro su infortunio di colpo di calore: 

Dobbiamo ricordare che il datore di lavoro è obbligato a garantire una temperatura “adeguata” nei luoghi dove i lavoratori svolgono le proprie mansioni; la normativa di riferimento è il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/08 (art. 63-64; allegato 4: La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori)

Questo tipo di pericolo non è inaspettato e ogni anno le aziende sanno che devono prendere in considerazione tale rischio e di eliminarlo o ridurlo attuando un sistema di prevenzione anche attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nel quale appunto, ci sarà una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, dove verranno indicate le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione ai lavoratori.