Informazione / Formazione / Addestramento
Come applicarli correttamente

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Che differenza c’è tra informazione, formazione e addestramento alla sicurezza sul lavoro?

  • L’Informazione rappresenta il  complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’ identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.
  • La Formazione è il processo attraverso il quale i lavoratori apprendono competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei propri incarichi lavorativi tramite l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.
    La Formazione deve essere svolta se viene introdotta nuova attrezzatura in azienda e deve essere periodicamente aggiornata in base all’insorgenza o all’evoluzione di rischi in azienda.
  • L’ Addestramento è il processo attraverso il quale i lavoratori apprendono il modo corretto di utilizzare attrezzature, macchine, impianti ecc. Viene effettuato da un esperto direttamente sul luogo di lavoro oppure in una specifica sede durante l’orario di lavoro.

Come applicare questi termini in azienda o nella propria professione?

Il datore di lavoro deve provvedere a tutti gli aspetti sopracitati.  

1- Deve informare i propri lavoratori sull’uso dell’attrezzatura o DPI di lavoro a proposito:

  • delle condizioni d’impiego delle attrezzature;
  • delle situazioni anormali prevedibili;
  • sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente;
  • sui cambiamenti di tali attrezzature (es modifica, adeguamento, miglioramento – vedere la pagina dedicata Conoscere il Rischio);
  • sui rischi a cui sono esposti i lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro;

Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

2- Formazione base o specifica

Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione.

Tutti i lavoratori devono essere formati, soprattutto in merito alla formazione specifica.

La formazione deve essere valutata in base al lavoro di ogni singolo operatore e si differenzia per rischi e utilizzi specifici.

3- Addestramento

Infine il datore di lavoro deve provvedere all’addestramento

Recentemente le variazioni al D. Lgs 81/08 hanno portato novità nell’art. 37 in particolare riferimento all’attività di addestramento.

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.