Che differenza c’è tra informazione, formazione e addestramento alla sicurezza sul lavoro?
Come applicare questi termini in azienda o nella propria professione?
Il datore di lavoro deve provvedere a tutti gli aspetti sopracitati.
1- Deve informare i propri lavoratori sull’uso dell’attrezzatura o DPI di lavoro a proposito:
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
2- Formazione base o specifica
Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione.
Tutti i lavoratori devono essere formati, soprattutto in merito alla formazione specifica.
La formazione deve essere valutata in base al lavoro di ogni singolo operatore e si differenzia per rischi e utilizzi specifici.
3- Addestramento
Infine il datore di lavoro deve provvedere all’addestramento
Recentemente le variazioni al D. Lgs 81/08 hanno portato novità nell’art. 37 in particolare riferimento all’attività di addestramento.
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.