Come specificato nella Circolare il ricorso a tale servizio costituisce d’ora in poi l’unica modalità con la quale il datore di lavoro può segnalare all’Istituto il nominativo del/dei R.L.S. di nuova elezione/designazione (l’indirizzo di PEC precedentemente attivato allo scopo non è più utilizzabile).
Oltre alla comunicazione del nominativo del/dei RLS di nuova elezione/designazione e successive future variazioni, si deve ricorrere a tale servizio anche per comunicare:
– il nominativo del/dei RLS già eletti/nominati ma non ancora comunicati all’Istituto;
– eventuali variazioni dei nominativi comunicati in passato con le modalità precedenti.
La circolare precisa, infine, che non sono previsti dalla normativa vigente termini perentori per assolvere all’obbligo di comunicazione.
La violazione dell’art. 18, co. 1, lett. aa)è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 € a 368,56 € [Art. 55, co. 5, lett. l)]
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