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Immissioni rumorose: non basta rispettare i limiti previsti dalla normativa come si valuta la tollerabilita?

Premettiamo che in materia di immissioni, in primis è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi legate alle attività produttive. Tali livelli obbligatori fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, per il rispetto della zona circostante l’attività produttiva e per chi ci lavora al suo interno, le immissioni rumorose sono dei rischi che se non gestiti portano a possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni. 

Vediamo infatti l’evento raccontato nella Cassazione civile, Sez. II, nella sentenza n. 28893 del 12.11.2018. 

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I proprietari di un fabbricato urbano con circostante terreno, adibito a loro abitazione principale, era situato  in prossimità di un tratto autostradale. 

Citano in in giudizio l’ente gestore dell’autostrada perchè chiedendo, previo accertamento del superamento del livello di immissioni rumorose ex art. 844 cod. civ., la condanna della società convenuta alla realizzazione di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato.

In sede di merito, la domanda principale veniva accolta. 

L’ente gestore ricorre per Cassazione, per opporre obiezione alle richieste che la presente controversia presentava, sostenendo che non andava definita tale richiesta valutando le immissioni tollerabili ma osservando non l’art. 844 cod. che la controparte citava., ma si deve applicare solo, il D.P.R. 142/2004 che reca in modo specifico «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447», rinviando al D.M. 16.03.1998.

La corte dopo le perizie del medico-legale e un’integrazione alla CTU tecnico-acustica, con sentenza n. 233/2010, accerta e dichiara che le immissioni rumorose prodotte dalla società Autostrade , nel tratto sopra indicato, superavano la normale tollerabilità ex art. 844 c.c., norma ritenuta l’unica applicabile nella fattispecie.

La corte così accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica proposta dagli attori e condannava la società convenuta a realizzare immediatamente una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato, lunga 400 metri e alta 6 metri, con curvatura superiore a rientrare di 0,5 metri (in base alla soluzione vagliata dal CTU nella relazione depositata il 30.1.2010); respingeva le ulteriori pretese proposte dagli attori in quanto infondate; condannava la convenuta alle spese di giudizio.

FONTE CASSAZIONE

https://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez2-12112018-sentenza-n28893

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